Accolto il ricorso di un padre, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Con la sentenza n. 11364/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un imprenditore in crisi, condannato in sede di merito per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, disciplinato dall’art.570 del codice penale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato eccepiva che in Giudice dell’appello non aveva valutato adeguatamente le dichiarazioni della parte civile, ovvero la ex moglie. Quest’ultima, a detta del ricorrente, prima aveva utilizzato le sostanze del marito  per ristrutturare l’abitazione familiare e, successivamente, si era allontanata non appena egli si era ritrovato nelle difficoltà economiche che lo avevano condotto al dissesto e al fallimento, tanto da costringerlo, come desrritto dal curatore fallimentare, a chiedere l’elemosina.

La donna, invece, pur essendo titolare di un reddito di circa 3 mila euro al mese, non avrebbe mai partecipato alle spese. Spese, peraltro, che erano state sostenute dall’uomo, fino alla dichiarazione del fallimento, proprio per la casa in cui viveva il figlio. Da li la doglianza relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva, quale le deposizioni della ex compagna che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, avrebbero dunque avuto rilievo rispetto al fatto contestato.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto fondate le argomentazioni proposte accogliendo il ricorso con rinvio per una nuova valutazione da parte del Giudice a quo.

Per la Cassazione il tema di prova, posto a fondamento dell’appello, era quello di dimostrare che l’imputato avesse assolto gli impegni economici per ristrutturare la casa familiare e che, proprio a causa di tale onere, avesse lapidato le proprie sostanze.

A fronte di tale specifico motivo, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il tema di prova dedotto riguardasse solo “le modalità di ristrutturazione della casa familiare” e, quindi, che non fosse pertinente rispetto all’oggetto del processo.

Il tema della ristrutturazione della casa aveva un chiara valenza pregiudiziale nella ricostruzione alternativa lecita dell’imputato ed era collegato indirettamente alla stessa configurabilità del reato, tenuto conto, peraltro, del principio di prova già a disposizione della stessa Corte di appello, costituito dalle dichiarazioni del curatore fallimentare.

La redazione giuridica

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