Secondo la comune esperienza il legame tra due gemelli è più forte, ciò tuttavia, non esonera il fratello, che domanda il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dal provare l’intensità del vincolo familiare e ogni altra circostanza utile ad attestare il maggior danno subito

La vicenda

Il ricorrente aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte del fratello, investito, mentre attraversava sulle strisce pedonali, dall’auto condotta dal convenuto.

La compagnia assicurativa convenuta in giudizio, pur non contestando la dinamica del sinistro, aveva chiesto che fosse dichiarata la congruità dell’importo di 83.080,00 euro, da essa corrisposto ante causam e trattenuto dal ricorrente a titolo di acconto. Tale somma era stata determinata tenendo conto del grado di parentela, dell’età del ricorrente e della vittima e del fatto che essi non fossero conviventi. Al contrario, il ricorrente non aveva allegato ulteriori circostanze che potessero comprovare il maggior danno asseritamente patito, essendosi unicamente limitato a dedurre il grado di parentela con la vittima: ossia il fatto che quest’ultima fosse suo fratello gemello.

La pronuncia del Tribunale di Milano

Ebbene, tale circostanza – ha affermato il Tribunale di Milano (n. 413/2020) – in base alla quale secondo la comune esperienza tra gemelli vi è un legame più stretto – era stata già adeguatamente considerata dalla compagnia assicurativa nel liquidare un importo ben superiore al minimo della forbice prevista dalle tabelle milanesi, ponderandola insieme alle ulteriori peculiarità del caso, quali l’età della vittima, le tragiche modalità dell’incidente e il fatto che quest’ultima, ormai da anni, non conviveva più con il gemello, avendo costituito una propria famiglia.

Nulla era stato, invece, dedotto e tanto meno provato dal ricorrente in ordine alla ricorrenza di frequentazioni con il fratello pur dopo la costituzione del nucleo familiare e fino alla sua tragica morte, il che avrebbe potuto semmai comprovare, anche a livello presuntivo, la permanenza dell’intensità del vincolo affettivo.

Il risarcimento del danno da uccisione di un congiunto

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha già affermato che: “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in “re ipsa“) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata. (Nella specie, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza impugnata la quale, dopo aver erroneamente affermato che il danno da morte di un congiunto spettasse in via presuntiva ai “parenti stretti”, aveva liquidato tale danno in maniera indiscriminata in favore di ciascuno degli otto fratelli della vittima, così erroneamente ritenendo che il danno fosse “in re ipsa” e, conseguentemente, violando i principi in materia di presunzioni e di valutazione equitativa del danno)” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).

Ebbene, per queste ragioni, in difetto di qualsiasi allegazione e prova circa le effettive abitudini o relazioni familiari con la vittima, il Tribunale di Milano (Decima Sezione, sentenza n. 413/2020) ha ritenuto di non poter accogliere la domanda attorea volta ad ottenere il riconoscimento di un importo maggiore a quello già corrisposto dalla compagnia assicurativa ante causam, per la morte del fratello.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: L’EQUA APPLICAZIONE DELLE TABELLE MILANESI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui