Prosciolto in primo grado, ma l’ assoluzione annullata in Cassazione rimescola le carte in tavola per un medico accusato di truffa

Assoluzione annullata in Cassazione per il dottor M.R., medico dell’ospedale di Malcesine (in provincia di Verona) dell’Unità operativa di riabilitazione, il quale molto presto dovrà rifare i conti con l’accusa di truffa.
Per il medico, infatti, l’assoluzione annullata in Cassazione comporterà il ritorno in Tribunale quando ormai credeva di aver chiuso la sua vicenda giudiziaria, il primo capitolo della quale lo aveva visto prosciolto – in primo grado – dal gip di Verona. Ma quella sentenza, secondo il parere della Corte di Cassazione, è viziata da un errore nell’applicazione di una norma del codice di procedura penale.
Secondo l’accusa, il medico aveva certificato la consegna di una sedia a rotelle elettrica – oltre all’avvenuto collaudo – a un suo paziente affetto da gravi problemi di deambulazione. Ma secondo la Procura, la società fornitrice aveva dato al paziente uno scooter elettrico di valore economico notevolmente inferiore alla carrozzina.
A causa di questo, i giudici della Cassazione, avevano osservato che quel particolare mezzo non rientrava tra i supporti erogabili dal Servizio Sanitario nazionale in base alla normativa riguardante questo settore dell’assistenza.
Oltre al medico, dunque, anche il rappresentante della società di Sona era finito nei guai, scegliendo poi il patteggiamento della pena davanti al gip in primo grado. Alla luce di tali circostanze, la sentenza è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, i cui giudici hanno disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Verona “per l’ulteriore corso”, come riportato nel dispositivo.
Nelle indagini portate avanti dalla procura era anche emerso che, oltre alla fattura emessa e relativa alla carrozzina, mai consegnata, la società di Sona aveva allegato il modulo di erogazione forniture protesiche, scritto proprio dal dottor R., e comprensive della certificazione del collaudo. Nonostante tali incontrovertibili evidenze, però, sostengono i giudici di Cassazione, il medico era stato prosciolto dal gip per carenza di prove.
Tale decisione può essere spiegata da un articolo del codice di procedura penale, il 129, il quale però non contempla – tra le motivazioni – l’assenza della prova certa del dolo, vale a dire della consapevolezza del medico di commettere una frode.
La truffa, in questo caso, consisteva nel far sì che il fornitore lucrasse sul prezzo della carrozzina elettrica più elevato rispetto allo scooter sulla base della falsa attestazione del medico stesso.
Il gip ha poi sostenuto, nella sua sentenza, di aver basato la propria decisione “sulla scorta di non meglio precisate giustificazioni, rese dall’imputato”. Eppure di queste affermazioni rese dall’imputato “non c’è traccia della verbalizzazione”.
Ma tra le cause di proscioglimento prescritte dall’articolo 129, peraltro richiamato dalla norma relativa all’applicazione della pena, non c’è “la mancanza e la contraddittorietà della prova”: vale a dire proprio la formula con la quale il medico è stato assolto in primo grado.
L’ assoluzione annullata in Cassazione, però, difficilmente sarà l’ultimo capitolo di questo caso giudiziario. Il processo infatti ora si riapre e il medico – se in grado di dimostrare di non aver partecipato consapevolmente alla truffa – potrebbe essere di nuovo assolto.
 
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