Assoluzione penale non ferma la richiesta di risarcimento della parte civile

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Sentenza di assoluzione dei Medici e riverberi per la Struttura Sanitaria

La Corte di Cassazione conferma che l’assoluzione penale dell’imputato non impedisce alla parte civile di richiedere il risarcimento dei danni. Anche quando il fatto non costituisce più reato, il giudice d’appello può valutare la domanda civile e riconoscere eventuali danni ingiusti subiti dalla persona offesa (Corte di Cassazione, V penale, sentenza 26 settembre 2024, n. 36046).

I fatti

Il Tribunale di Prato, decidendo sull’appello della parte civile, ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Prato che aveva assolto l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Inoltre, il Tribunale ha concluso per la infondatezza dell’istanza risarcitoria della parte civile, per non essere stato dimostrato il danno concreto quale conseguenza della condotta incriminata, essendosi limitata la parte a eccepire la antigiuridicità della condotta dell’imputato.

Ricorre per Cassazione la parte civile lamentando che alla parte civile sarebbe consentito di impugnare la sentenza di assoluzione penale di primo grado, onde far valere le proprie ragioni civilistiche sulla base di un rinnovato scrutinio della penale responsabilità, spettando al Giudice di appello l’onere della verifica della correttezza delle statuizioni di primo grado, e potendo condannare l’imputato, ove ritenga non condivisibile il proscioglimento, al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorso è fondato. È corretta la prospettazione della parte civile, nel senso che il Giudice penale, chiamato a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili, può legittimamente verificare se le condotte, irrilevanti sotto un profilo penale, per altro verso, siano causative di un danno ingiusto, al cui risarcimento la persona offesa ha diritto.

Al riguardo la S.C. evidenzia che essa ha più volte chiarito che la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado del giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato così operando un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell’imputato.

Tuttavia, tale principio si applica unicamente ai casi in cui l’impugnazione sia stata proposta dall’imputato o dal pubblico ministero, dal momento che “La disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen., non è, infatti, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l’art. 576 cod. proc. pen., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda”.

Le Sezioni Unite su la responsabilità dell’imputato agli effetti civili

L’arresto delle Sezioni Unite (S. U., n. 25083 del 11/07/2006), ha affermato che l’articolo 576 cpp, consente al Giudice di appello, nell’affermare incidenter tantum la responsabilità dell’imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione penale pronunciata in prime cure, di condannare l’imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto che, ovviamente, manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l’imputato sia stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”, contrariamente a quanto avviene, invece, nell’ottica dell’articolo 578 cpp.

In sostanza, l’articolo 576 cpp conferisce al Giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il Giudice investito dell’impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall’articolo 576 cpp, e ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare.

Ha errato, pertanto, il Giudice di secondo grado nel ritenere irricevibili le doglianze della parte civile, perché “afferenti all’ambito strettamente penalistico”, poiché, invece, spetta al Giudice dell’impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, anche qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena.

La sentenza impugnata si è limitata a un non consentito “denegare giustizia” sulla base di una erronea interpretazione delle norme.

Conseguentemente la sentenza viene annullata con rinvio al Giudice civile competente in appello.

Avv. Emanuela Foligno

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