L’odontoiatra coinvolto in un accertamento tecnico preventivo (ATP) viene ritenuto non responsabile delle presunte negligenze. Tuttavia, la Corte conferma che non è possibile richiedere il rimborso delle spese legali sostenute durante il procedimento preventivo, in quanto la domanda di mero accertamento non crea un interesse ad agire autonomo per il recupero delle spese (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 maggio 2025, n. 13385).
La vicenda
L’odontoiatra impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trento (15-3-2002), che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse un’azione di accertamento negativo della sua responsabilità, finalizzata al recupero delle spese sostenute nel corso di una ATP medico-legale avviato dalla controparte, sua ex paziente…





