Incidente stradale, senza la cintura di sicurezza c’è concorso di colpa della vittima

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In un incidente stradale avvenuto a Bologna, la vittima che non aveva allacciato la cintura di sicurezza ha subito lesioni gravissime. La Corte chiarisce che, anche in questi casi, il risarcimento deve tenere conto del concorso di colpa della vittima, determinandone l’entità secondo criteri oggettivi e non “a sensazione” (Cassazione civile, sez. III, 04/09/2024, n.23804)

I fatti

La vicenda ha ad oggetto un sinistro stradale avvenuto il 9.10.2000 che causò lesioni personali gravissime e invalidità totale. Per tale ragioni veniva intrapresa azione giudiziale nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo per il risarcimento dei danni rispettivamente patiti, eccedenti il massimale già interamente versato dall’assicuratore della RCA del responsabile.

Il Tribunale di Lecce accoglieva solo parzialmente la domanda in quanto la vittima, non allacciando la cintura di sicurezza, aveva contribuito alla causazione del danno. Infatti se la stessa avesse allacciato la cintura di sicurezza avrebbe verosimilmente patito una invalidità permanente del 55%, invece che del 100%; di conseguenza veniva liquidato il danno ponendo a base del calcolo il minor grado percentuale di invalidità.

La Corte di appello di Lecce accoglie il gravame del danneggiato argomentando che in caso di concorso colposo della vittima il danno deve essere liquidato non riducendo il grado percentuale di invalidità permanente, bensì l’ammontare del risarcimento.

I Giudici di appello determinavano il concorso colposo della vittima nella misura del 20% e ricalcolavano il danno non patrimoniale.

Le parti convenute impugnano in Cassazione deducendo che i Giudici di appello non potevano mutare il criterio in base al quale tenere conto dell’omesso uso delle cinture, rispetto a quello adottato dal Tribunale, in mancanza di impugnazione sul punto. Deducono, inoltre, la omessa motivazione dell’attribuzione del 20% a titolo di concorso colposo in danno della vittima.

Quest’ultima censura è fondata e viene accolta.

Il concorso di colpa della vittima per il 20%

I Giudici di appello hanno, effettivamente, determinato il concorso di colpa della vittima nella misura del 20% senza spiegare i criteri seguiti per pervenire a tale risultato.

Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno non deve essere determinato né “a senso”, né “a sensazione”, ma in base ai criteri stabiliti dall’art. 1227, comma primo, c.c., e cioè diminuendo il risarcimento “secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Il Giudice deve comparare la colpa della vittima con quella dell’offensore, e valutare:

  • ▪ quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all’altra.
  • ▪ quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno.

L’uso delle cinture non avrebbe potuto impedire un danno dello stesso tipo

Tale valutazione deve essere svolta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dunque ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta; quindi ripetendo l’operazione a parti invertite. Ergo, calandoci nella materia dei sinistri stradali, quando il Giudice di merito accerta un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l’iter logico da seguire deve essere:

  • a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto una condotta corretta, e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata.
  • b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto, se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata, e la vittima la condotta alternativa corretta.
  • c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).

Tali criteri non sono stati seguito dalla Corte di appello che ha determinato la colpa della vittima nella misura del 20%, in base al solo rilievo che “l’uso delle cinture non avrebbe potuto impedire un danno dello stesso tipo, anche se di entità minore“.

Così ragionando è stata presa in considerazione solo l’entità dei danni e non anche la gravità delle rispettive colpe; inoltre non viene svolto il ragionamento controfattuale, il tutto in violazione dell’art. 1227, comma primo, c.c.

La causa viene rinviata alla Corte di appello di lecce in diversa composizione.

Redazione

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