La riduzione della capacità lavorativa specifica rappresenta un danno patrimoniale autonomo, risarcibile solo quando comporta una reale diminuzione del reddito del soggetto leso. La Corte ha chiarito che non basta indicare l’invalidità permanente: è necessario provare concretamente la contrazione degli introiti precedenti al sinistro (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 aprile 2025, n. 11386).
I fatti
Il giorno 29 maggio 2008, in Bologna, la vittima viaggiava alla guida del proprio motociclo, quando venne sbalzato al suolo a causa dello scontro con altro ciclomotore non identificato, riportando nell’occorso lesioni personali con residuati postumi permanenti.
Per tale ragione cita a giudizio la Fondiaria Sai S.p.A., quale impresa designata dalla regione Emilia-Romagna per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzie Vittime della Strada e chiede la condanna all’integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti.
Il Tribunale di Bologna condanna l’assicurazione al pagamento della somma di Euro 80.655, e di Euro 38.546,83, a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. La Corte di appello, invece, riduce il quantum e nega il ristoro della capacità lavorativa specifica per difetto di prova circa un effettivo decremento reddituale ascrivibile al sinistro, compensando le spese del grado di giudizio.
Il ricorso in Cassazione
Il danneggiato lamenta la errata attribuzione della qualità di lavoratore autonomo benché egli, laureato in ingegneria, non svolgesse attività libero professionale ma fosse amministratore e lavoratore dipendente di una società.
Secondo la sua tesi, la Corte di secondo grado, nel ritenere obbligatoria, ai fini della prova del danno da riduzione della capacità lavorativa, la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, ha comunque erroneamente interpretato il disposto dell’art. 137 del D.Lgs. n. 209 del 2005, dal momento che il riferimento alle tre dichiarazioni ivi contenuto non deve intendersi come volto ad individuare un valore medio da porre a base del calcolo, ma soltanto a consentire al danneggiato di scegliere, ai fini della liquidazione del danno, quella recante l’importo più elevato, senza la necessità di fornire la dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il sinistro.
Le censure sono infondate. La Corte di appello, premesso che l’attore aveva “dichiarato ai C.T.U. di svolgere attività di ingegnere libero professionista nonché amministratore della propria impresa di costruzioni”, ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio, consistente nel solo modello Unico relativo all’anno di verificazione del sinistro senza le “dichiarazioni reddituali degli anni immediatamente precedenti e seguenti il sinistro”, fosse inidonea ad asseverare un effettivo decremento reddituale imputabile all’occorso.
Ciò è conforme a diritto.
La riduzione della capacità lavorativa specifica
La riduzione della capacità lavorativa specifica, giova rammentare, diversamente dal danno alla cenestesi lavorativa, è un danno patrimoniale suscettibile di autonomo risarcimento qualora provochi una riduzione degli introiti del soggetto leso: ciò postula – ed il relativo onere grava sulla parte che invoca il ristoro – la dimostrazione della concreta attività lavorativa svolta dal danneggiato anteriormente al sinistro e la contrazione (o l’annientamento) del reddito prima percepito.
Ll pregiudizio in parola ha natura di vero e proprio danno patrimoniale da lucro cessante: ergo, per essere integrato, richiede il verificarsi di un vulnus, concreto e tangibile, al patrimonio del danneggiato. Più specificamente, qualora siffatto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito, la sua liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo non già il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale), bensì il reddito effettivamente perduto dalla vittima, da provarsi in modo adeguato con i documenti attestanti il reddito pregresso (dichiarazioni dei redditi, buste paga et similia) e quello perduto.
È corretto quanto deciso dai Giudici di appello, che con la mera produzione dell’unica dichiarazione dei redditi concernente l’anno del sinistro ha reputato non assolto l’onere di provare l’esistenza di un decremento patrimoniale patito in epoca successiva ed in causale conseguenza rispetto all’occorso.
Sotto questo profilo non ha alcun peso la qualità di lavoratore dipendente, o di lavoratore autonomo del danneggiato, per ambedue gli status occorre la prova della diminuzione reddituale riferita alla chiarita prospettiva temporale.
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica
La S.C. richiama il consolidato indirizzo esegetico – al quale viene data continuità – secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.
Tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito“.
Tornando alla vicenda in esame, l’elemento presuntivo addotto (la rilevante misura dell’invalidità permanente) atteneva di certo al profilo dell’an della pretesa risarcitoria, ma non esimeva il ricorrente dal provare il quantum della riduzione reddituale, posto che il danneggiato aveva continuato la sua attività lavorativa.
Il ricorso è complessivamente rigettato.
Redazione





