Riconosciuto, in caso di autismo, il diritto a ricevere – in via diretta dalla ASL ovvero mediante rimborso a carico del Sistema Sanitario Regionale – l’erogazione del trattamento riabilitativo
Il Tribunale di Roma (sez. lav., 06/07/2020) decide sull’impugnazione dell’Ordinanza resa all’esito del giudizio cautelare urgente proposto dai genitori di un bambino con autismo in danno dell’Azienda Sanitaria Locale.
In tale giudizio i genitori chiedevano l’accertamento del diritto del figlio minore autistico a ricevere a carico del SSN il trattamento riabilitativo “cognitivo-comportamentale con il metodo ABA” pari a 40 ore settimanali di terapia, per un periodo non inferiore a 48 mesi, constatata l’evidenza scientifica della predetta metodologia terapeutica.
I genitori deducevano, che in seguito al disturbo autistico era stata riconosciuta al bambino la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità della Legge n. 104/92 e l’indennità di accompagnamento e che:
– numerosi Medici avevano prescritto al minore la terapia cognitivo-comportamentale ad indirizzo ABA;
– la predetta terapia ABA era indicata per la sua efficacia dalle Linee guida per l’autismo adottate dal Ministero della Salute in quanto risultavano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute;
– la terapia ABA intrapresa per migliorare la condizione del bambino veniva effettuata per un semestre presso una struttura privata attraverso 4 ore di trattamento settimanale a fronte di ingenti costi (circa 7 mila euro), poiché le strutture organizzative dei Servizi sanitari territoriali non erogavano tale terapia;
– la ASL non aveva accolto le richieste di erogazione della prestazione né di rimborso delle spese sostenute.
Il Giudice di prime cure con Ordinanza n. 34765/2020 emessa dal Tribunale Sezione Lavoro in data 19 aprile 2020 rigettava il ricorso ritenendo insussistente la situazione di pericolo del rischio per la salute del minore.
I genitori presentano reclamo all’Ordinanza, ribadendo il rischio per la salute del bambino ed evidenziando, che la situazione di pericolo doveva intendersi quale danno imminente e irrimediabile alla salute cui era esposto il diritto del bambino nel tempo necessario a farlo valere in un giudizio in via ordinaria. Il Giudice, invece, erroneamente aveva ancorato la propria decisione ai dati reddituali dei genitori, peraltro, erroneamente interpretati.
Ribadiscono, inoltre, che il bambino, visti i miglioramenti ottenuti, avrebbe avuto bisogno di aumentare le ore settimanali di terapia ABA, ma ciò non può essere attuato a causa degli ingenti costi che non possono più essere sostenuti.
Si costituisce anche in sede di reclamo l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ribadendo quanto già affermato in ordine all’insussistenza del pericolo per il bambino e alla illegittimità della pretesa avanzata.
In particolare la ASL evidenzia come il piano terapeutico del minore fosse stato predisposto dai sanitari delle strutture private che lo avevano in cura, senza l’intervento del Medico Neuropsichiatra Pubblico il quale, tra l’altro, aveva il compito di verificare e valutare il programma di trattamento eventualmente proposto da strutture accreditate al fine della corretta tutela della salute del paziente.
Osserva il Collegio che, nella fattispecie, il ricorso dei genitori risulta parzialmente fondato.
Ed infatti affermano, pervia puntuale panoramica sulla normativa della materia, che deve essere riconosciuto il diritto del minore a ricevere, in via diretta dalla ASL RM 1, ovvero mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, l’erogazione del trattamento riabilitativo ABA per 20 ore settimanali, per la durata di 24 mesi.
In particolare, l’art. 74 della Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 che include la terapia cognitivo-comportamentale ad indirizzo ABA nell’ambito dei trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
Tale norma stabilisce, al fine di favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana del minore in età evolutiva pre-scolare nello spettro autistico, di sostenere le famiglie, dando priorità a quelle con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro.
Da ciò consegue, l’obbligo del Servizio Sanitario Nazionale di fornire tale trattamento.
Anche le linee guida emanate nel novembre 2012 dal Ministero della Salute aventi ad oggetto “il trattamento di disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” evidenziano che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis ABA).
Quindi, in virtu’ della richiamata copiosa normativa e delle stesse valutazioni del Ministero della salute, il Tribunale di Roma conclude che il trattamento dell’autismo con metodologia ABA è un trattamento riabilitativo compreso nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e che è riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche e, quindi, come tale, rientra nei trattamenti sanitari che il Servizio Sanitario Regionale eroga.
Acclarato l’obbligo della ASL viene puntualizzato “ la circostanza che determinate prestazioni sanitarie non siano state inserite nei livelli essenziali di assistenza, pur rappresentando un limite fissato alle Regioni (art. 117, comma secondo, lett. m, Cost.) e connesso alla salute intesa quale diritto finanziariamente condizionato, non può costituire ragione sufficiente, in se’ sola, a negare del tutto prestazioni essenziali per la salute degli assistiti, ne’ può incidere sul nucleo irriducibile ed essenziale del diritto alla salute, poiché l’ingiustificato diverso trattamento delle persone affette da una patologia, in base alla capacità economica non può costituire un limite rispetto all’esercizio di un diritto fondamentale”.
Ne deriva che la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale e le proprie disponibilità finanziarie, viene meno quando l’assistito chieda il riconoscimento del diritto alla erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento.
La ASL RM 1 viene condannata a erogare in via diretta, o mediante la copertura dei relativi costi, la terapia ABA al bambino nella misura di venti ore settimanali per la durata provvisoria di 24 mesi.
In seno all’instaurazione del giudizio ordinario, verrà individuata, attraverso Consulenza Tecnico D’Ufficio la durata temporale del trattamento terapeutico adeguato al bambino.
In applicazione del principio della soccombenza, la ASL Roma 1 viene condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio cautelare.
Avv. Emanuela Foligno
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