Un motociclista riporta gravissime lesioni dopo essere stato tamponato da un veicolo che si dà alla fuga, rendendo necessaria l’amputazione di una gamba. Chiede il risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada, ma i giudici escludono l’indennizzo per mancata prova dell’incidente e dell’adeguata diligenza nel tentativo di identificare l’auto pirata (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 4 ottobre 2025, n. 26721).
L’incidente con l’auto pirata
Mentre era alla guida del proprio motociclo Piaggio Beverly, con a bordo una passeggera, il conducente fu urtato da tergo da un’autovettura il cui conducente, dopo l’impatto, fuggì facendo perdere le proprie tracce. A seguito della collisione, perse il controllo del mezzo e cadde a terra insieme alla passeggera, riportando gravi lesioni con postumi permanenti. In particolare, l’auto pirata passò letteralmente sul suo corpo, schiacciandogli la gamba sinistra e tranciandogli l’arteria femorale. Le condizioni del motociclista erano così gravi che fu immediatamente trasportato all’ospedale di Giugliano, dove, nel giro di poche ore, si rese necessaria l’amputazione della gamba per salvargli la vita.
Cita a giudizio l’assicurazione Generali Italia, in qualità di designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS), per ottenere il risarcimento dei danni – quantificati in Euro 802.785,40 – patiti in conseguenza del sinistro stradale.
Il Tribunale (sentenza n. 2059/2017) respinge la domanda ritenendo non provato che la vittima fosse stata incolpevolmente nell’impossibilità di identificare il responsabile o almeno il veicolo investitore e, in ogni caso, neppure la verificazione dell’incidente descritto.
La Corte di Napoli (sent. n. 2651/2021), conferma integralmente il primo grado. In particolare, ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata, è necessario accertare alla luce delle circostanze del caso concreto (non se vi sia stata fuga del responsabile, ma) se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato e se vi sia stata una condotta diligente della vittima – ha ritenuto che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provato l’adempimento dell’onere di diligenza che gravava sul danneggiato, l’imputabilità dell’investimento ad un veicolo rimasto non identificato e, in definitiva, la stessa sussistenza del fatto storico come descritto dall’appellante.
L’intervento della Cassazione
Il danneggiato lamenta essere stato considerato non adempiuto l’onere di diligenza, ponendo a fondamento di tale statuizione:
a) l’arco temporale, intercorso tra il verificarsi dell’incidente e la proposizione della querela, (13/11/2009) ritenuto eccessivo; b) la mancata indicazione, nella immediatezza del sinistro, che il sinistro fosse stato causato da un’auto pirata non identificata.
Ebbene, non può essere sollecitata innanzi alla Corte Suprema la verifica, nella concretezza della vicenda storica, dell’avvenuto assolvimento dell’onere di diligenza che grava sul danneggiato, nonché della sussistenza e delle modalità del sinistro, poiché queste costituiscono tutte quaestiones facti di pertinenza del Giudice del merito.
Di contro, la critica al ragionamento presuntivo, svolto dal Giudice di merito, sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta, come per l’appunto si verifica nella specie, o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal Giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il Giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito.
La valutazione del giudice
La Corte di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha omesso l’esame di alcun fatto storico, principale o secondario, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio; ma ha semplicemente valutato le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, dando poi adeguata contezza delle conclusioni raggiunte.
La S.C. ribadisce che le risultanze probatorie vanno valutate nella loro globalità, nel loro insieme (e non – come pretende di fare il ricorrente – a segmenti o parzialmente oppure separatamente); e che il Giudice di merito non è tenuto a compiere in sentenza un’analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, che spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente.
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