Un operatore ecologico perdeva la vita schiacciato dall’autocarro aziendale durante una manovra di riavvio del veicolo in sosta. La Corte di Bari ha confermato la condanna per omicidio colposo aggravato, evidenziando che la pericolosa prassi di non manutenzione dei mezzi, consolidata nel tempo e tollerata dall’azienda, aveva esposto i lavoratori a rischi gravissimi. Le indagini e le testimonianze hanno dimostrato che i mezzi erano inadeguati e che il personale era costretto a ricorrere a manovre improvvisate, rendendo inevitabile l’incidente mortale (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 2 gennaio 2026, n. 51).
I fatti
Il 16 luglio 2018, la vittima, operatore ecologico, perdeva la vita schiacciato dall’autocarro aziendale Iveco 65C18. Il lavoratore, insieme al collega C.L., aveva tentato di riavviare il veicolo in sosta, agendo direttamente sul vano motore, senza risalire in cabina. L’autocompattatore si era avviato improvvisamente, investendolo e schiacciandolo con le ruote gemellari posteriori.
La ricostruzione illustrata, condivisa dalla Corte territoriale, si fondava sulla perizia del professor A., ingegnere ordinario presso il Politecnico di Bari. Il perito accertava che il mezzo presentava una grave manomissione occulta: il relè di sicurezza deputato a subordinare l’accensione del motore alla pressione del pedale del freno era stato sostituito con un dispositivo a ponte fisso che permetteva l’avvio del veicolo, eludendo le procedure di sicurezza previste dalla casa madre Iveco. La modifica rendeva possibile l’accensione del motore senza che il cambio compisse le operazioni di azzeramento e, soprattutto, senza l’apertura dei dischi della frizione, esponendo i lavoratori al pericolo che la fase di accensione coincidesse con l’avanzamento indesiderato del mezzo.
Operatore ecologico schiacciato, la non manutenzione era prassi consolidata
L’autocarro presentava inoltre una batteria in avanzato stato di solfatazione con evidenti tracce di ossidazione sul morsetto negativo. Questa circostanza costringeva gli operatori a ricorrere a manovre di emergenza per l’avviamento, come dimostrato dalle rigature circonferenziali sul morsetto e dall’annerimento di un fusibile privo della calotta isolante di protezione. Il perito evidenziava che tali modalità operative erano tutt’altro che intuibili da parte di un conducente occasionale senza uno specifico addestramento. La Corte ha ritenuto provato che nella Ecologia F. S.r.l. vigesse una prassi volta a trascurare l’efficienza e la sicurezza dei mezzi.
L’azienda non dava seguito alle segnalazioni di anomalie provenienti dagli autisti, se non per quelle che avrebbero comportato l’impossibilità di utilizzo del mezzo, privilegiando l’esigenza di non fermare gli autocompattatori rispetto alla sicurezza dei lavoratori. Questo quadro era emerso dalle testimonianze dipendenti della società, i quali riferivano concordemente di aver segnalato ripetutamente ai responsabili le gravi problematiche del mezzo, senza alcun esito concreto.
Per questi motivi la Corte di Bari conferma la condanna alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Il ricorso in Cassazione
Il datore di lavoro sostiene che la Corte di Milano abbia, trascurato di verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e alla riconducibilità In capo all’Imputato della condotta contestata. Deduce la violazione di legge, sostenendo che l’esistenza di un preposto di fatto avrebbe esonerato l’amministratore da Responsabilità. Tuttavia, nell’anno 2017, epoca di aggiudicazione, e alla successiva data del 16 luglio 2018, momento dell’Incidente, non vi era alcun obbligo di formalizzare la delega di funzioni, che ricadeva contrattualmente in capo al dipendente D.M.D. La Corte territoriale ha esaminato le doglianze e ha fornito adeguata risposta.
Giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è istituto di stretta Interpretazione, il cui riconoscimento postula la ricorrenza di stringenti requisiti, sia formali che sostanziali. Le Sezioni Unite hanno chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale.
Le censure non sono fondate.
I Giudici di appello hanno valorizzato le testimonianze degli ex dipendenti, i quali concordemente riferivano che le segnalazioni relative alle gravi anomalie dell’autocarro investitore non avevano trovato seguito alcuno, e che l’input ricevuto dai responsabili era invariabilmente quello di provvedere autonomamente con soluzioni estemporanee. Tali testimonianze, ritenute attendibili anche perché riscontrate dalle risultanze peritali, deponevano nel senso che nella società la prassi in uso fosse quella di trascurare l’efficienza e la sicurezza dei mezzi, privilegiando l’esigenza di non fermare gli autocompattatori rispetto alla sicurezza dei lavoratori. Inoltre è anche emerso che tutti i mezzi aziendali periziati fossero inadeguati.
Operatore ecologico schiacciato, tutti i mezzi aziendali periziati erano inadeguati
Ebbene, incombe sul datore di lavoro o sul soggetto dal medesimo delegato evitare l’instaurarsi di una prassi lavorativa foriera di pericoli per i lavoratori con il consenso del preposto o su sua espressa richiesta. Ove si verifichi un incidente In conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l’ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto (Sez. 4, n. 20092 del 19 gennaio 2021, Rv. 281174; Sez. 4, n. 26294 del 14 marzo 2018, Rv. 272960; Sez. 4, n. 10123 del 15 gennaio 2020, Rv. 278608).
Nel caso di specie la pericolosa prassi volta a risparmiare sulla manutenzione degli autocompattatori e a indurre i lavoratori a porre rimedio alla meglio agli inconvenienti tecnici manifestati dai mezzi si era consolidata nel tempo con il consenso, se non su impulso, dei vertici aziendali, come emerge dalle concordi testimonianze dei dipendenti e dalle risultanze peritali.
Ergo, dalle sentenze di merito si ricava che, nel caso di specie, l’infortunio mortale che ha causato il decesso del lavoratore fosse riconducibile, non tanto alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, quanto piuttosto a scelte gestionali di fondo dell’Impresa, consistite nel privilegiare il contenimento del costi rispetto alla sicurezza del lavoratori, nell’omettere di sottoporre i mezzi ad adeguata manutenzione nonostante le ripetute segnalazioni di anomalie e nell’indurre I lavoratori a ricorrere a pericolosi espedienti per ovviare al problemi di funzionamento dei mezzi.
Tale circostanza induce a ritenere corretta l’argomentazione, secondo la quale fosse inadeguata la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di quello specifico mezzo, specie se da parte di autisti non pratici delle sue precipue caratteristiche e non adeguatamente formati al riguardo, come la vittima.
Ricorso rigettato.
Avv. Emanuela Foligno





