La validità della multa irrogata per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di controllo sia stata preventivamente segnalata

L’accertamento della velocità mediante autovelox

L’appellante aveva proposto impugnazione contro la decisione del giudice di primo grado che aveva – a sua detta erroneamente – rigettato l’opposizione al verbale di infrazione del codice della strada, avendo considerando provata la taratura dell’apparato autovelox e ritenuto sufficiente, ai fini della presegnalazione, che la postazione mobile si trovasse in concomitanza di un cartello fisso, laddove, non essendosi neppure costituita in primo grado l’Amministrazione, non era stata fornita alcuna prova nè della omologazione/taratura nè della sistematicità dell’appostamento (sistematicità che avrebbe reso possibile la presegnalazione a mezzo cartello fisso).

L’Amministrazione convenuta era rimasta contumace anche in appello.

Ebbene l’impugnazione è stata accolta perché fondata nel merito. (Tribunale di Latina, sentenza n. 2330/2019).

Il giudice dell’appello ha ritenuto illogica e non oggettivamente riscontrata l’affermazione del giudice di pace in ordine alla legittimità della presegnalazione della postazione mobile anche mediante cartello fisso quando gli appostamenti sono sistematici (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5997 del 2014).

Infatti la contumacia dell’Amministrazione aveva impedito che essa potesse fornire prova della sistematicità della presenza della postazione di controllo temporanea in quel luogo.

Conseguentemente la contravvenzione doveva ritenersi illegittimamente irrogata in assenza di adeguata presegnalazione della postazione di controllo temporaneo.

Il riferimento normativo

Come è noto, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 stabilisce espressamente che “1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione nè di indicazione di «fine»”.

Inoltre,  l’art. 2, del D.L. n. 117 del 2007 al comma 6 bis prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

La preventiva segnalazione dell’autovelox

Più volte, inoltre, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.

La redazione giuridica

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