Autovelox non fisso: non è necessario il decreto prefettizio per gli autovelox gestiti dalla Polizia Stradale (Cass. civ., sez. VI – 2,  9 giugno 2022, n. 18560).

Autovelox non fisso gestito dalla Polizia Stradale non necessita dell’autorizzazione del Prefetto.

La Corte di Cassazione, con la decisione sopra richiamata, ha affermato che per le apparecchiature elettroniche automatiche che hanno bisogno per il loro funzionamento del supporto di agenti della Polizia Stradale non è necessario il decreto autorizzativo del Prefetto, che rimane essenziale solo per gli autovelox fissi.

Il tribunale  ha rigettato l’appello del Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva l’opposizione proposta nei confronti del verbale di contestazione per la violazione dell’art. 147 C.d.S., comma 8, per circolazione alla velocità di 63 km/h e, quindi, oltre il limite di velocità fissato a 50 km/h.

In particolare, il secondo Giudice, dopo aver affermato che il verbale di contestazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox lungo una strada extraurbana secondaria è illegittimo qualora non siano indicati gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo senza presidio sulla strada in questione, ha ritenuto che il verbale opposto fosse illegittimo sul rilievo che lo stesso non contiene alcun riferimento al decreto prefettizio previsto dalla L. n. 168 del 2002, art. 4, nè agli estremi per la sua identificazione ed, in ogni caso, che il decreto prefettizio, depositato dall’opponente, non indica la strada in cui sarebbe stata commessa l’infrazione contestata tra quelle in cui è ammessa l’installazione dell’autovelox, con la conseguente possibilità di una contestazione non immediata.

Il Comune ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.   Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il verbale di contestazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di autovelox non fisso lungo una strada extraurbana secondaria deve indicare gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo senza, tuttavia, considerare che, nel caso di specie, l’autovelox era gestito direttamente dagli agenti di Polizia e nella loro piena disponibilità.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, relativamente alle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile (Cass. n. 24214 del 2018).

Tale principio, tuttavia, vale solo se si tratta delle postazioni fisse e automatiche, le quali, in effetti, possono considerarsi legittimamente installabili, sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.

Nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi, o mezzi tecnici di controllo del traffico, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.

In buona sostanza, il decreto del Prefetto ha lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare senza presidio fisico degli Agenti apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità.

Invece, nei centri urbani è consentita l’apposizione di autovelox non fisso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio.

Il ricorso viene accolto e la decisione impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo in diversa composizione.

La redazione giuridica

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