Autovelox: Il difetto di segnalazione e/o di visibilità della postazione rende illegittimo il rilevamento della velocità

La mancanza sui verbali dell’indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, nonché della sua precisa collocazione, porta all’invalidità dei verbali in quanto non consente al contravventore di valutare la legittimità o meno dell’accertamento fatto nel rispetto dei prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

E ciò in ossequio al disposto di cui al comma 6 bis aggiunto all’art. 142 C.d.S., con l’art. 3 del D.L. 3.8.2007, n. 160, secondo cui “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili … “.

Lo ha ribadito il Giudice di Pace di Vercelli (sentenza n. 123/2019) all’esito del giudizio di opposizione al verbale di contestazione, elevato a carico dell’opponente, dalla Polizia Municipale per eccesso di velocità.

Dagli atti era emerso che le infrazioni contestate fossero state rilevate con impianto Traffistar, il quale aveva accertato il superamento della velocità consentita.

Il ricorrente sosteneva, tuttavia, che la predetta apparecchiatura non fosse stata omologata con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma da una determinazione dirigenziale di sola approvazione, non rispondente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015 secondo cui in assenza della predetta omologazione, l’apparecchio, pur avendo i requisiti per il rilevamento della velocità, non può essere utilizzato.

L’esito del giudizio di primo grado

Nel giudizio instaurato dinanzi al giudice di pace, il comune non si era costituito e neppure aveva depositato la documentazione richiesta, tra cui i documenti relativi all’omologazione, non avendo pertanto, fornito prova della legittimità dell’apparecchiatura per il controllo della velocità, asseritamente descritta come debitamente omologata.

Le violazioni inoltre, non erano state contestate immediatamente e sui verbali non si faceva riferimento alla precisa collocazione della segnaletica utilizzata lungo la strada dove erano stati compiuti i rilevamenti che avrebbero avvertito l’automobilista della presenza di apparecchi di controllo della velocità.

Ebbene, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, la mancanza del cartello indicante la presenza sul luogo di autovelox, rende illegittimo il verbale e ne discende che , per tale motivo, quest’ultimo debba essere annullato.

La redazione giuridica

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