Durante il servizio in ambulanza scivola nel vano del veicolo riportando valida sollecitazione contusiva del rachide dorso lombare (Tribunale di Perugia, Sez. lavoro, sentenza n. 14/2021 del 20 gennaio 2021)
Il lavoratore cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Perugia l’Inail onde ottenere l’accertamento delle lesioni dell’integrità psico-fisica riportate in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso in data 25 gennaio 2016 , durante un servizio in ambulanza quando scivolava nel vano del mezzo riportando valida sollecitazione contusiva del rachide dorso lombare. In particolare il lavoratore evidenzia che nonostante avvertisse dolore a carico della regione contusa, proseguiva il lavoro ma due giorni dopo, in data 27 gennaio 2016, si manifestava grave sintomatologia algica che lo costringeva a recarsi presso il Pronto Soccorso. La radiografia ivi effettuata riscontrava: avvallamento della limitante somatica superiore del corpo di L1, con prescrizione successiva, ad esito di visita specialistica, di riposo, utilizzo di busto ortopedico C35 durante la stazione eretta per 40 gg ed assunzione di antidolorifici.
Successivamente il lavoratore si sottoponeva a RM del rachide dorsale e il periodo di prognosi veniva prolungato; tuttavia, dopo breve rientro al lavoro, la sintomatologia dolorosa si ripresentava.
Il 20 marzo 2017 venivano eseguiti ulteriori accertamenti che evidenziavano “marcato processo di spondiloartrosi ed accentuazione della cifosi dorsale in relazione alla deformazione di cuneo anteriore dei somi D9 e D 10 per esiti di pregresse fratture”.
Il lavoratore contesta che l’Inail, pur riconoscendo l’evento come infortunio sul lavoro, indennizzava solo il periodo di invalidità temporanea e negava la sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente.
Si costituisce in giudizio l’Inail ribadendo la correttezza della valutazione dello specialista Radiologo che, dopo esame dei radiogrammi prodotti dal lavoratore, negava la sussistenza di rime di fratture vertebrali a qualsiasi livello, ritenendo invece che le fratture trabecolari minimali sottocorticali, riconoscibili dai referti radiografici, fossero riconducibili a cause diverse dal trauma denunciato e, in particolare, alla osteopenia dalla quale il lavoratore risultava affetto.
La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale al cui esito il Tribunale ritiene il ricorso infondato.
Il CTU ha accertato “preesistenza di un importante processo patologico degenerativo osteo – articolare del rachide dorso -lombare …” in conseguenza del quale …… del tutto probabile che, pur in assenza di franche lesioni traumatiche, si sia verificata una slatentizzazione /riacutizzazione della sintomatologia ad esso correlata che potrebbe di per sé ben giustificare la prolungata prognosi ..” e, al contempo, non escludere che “… il minimo edema della limitante somatica superiore di D9 e l’edema della spongiosa ossea di D10, dimostrati dall’RM eseguita l’11 febbraio 2016, siano di natura traumatica “.
Il CTU, ha evidenziato “stretto rapporto cronologico tra l’evento e la comparsa della sintomatologia per essere insorti dolore e limitazione funzionale del rachide acutamente dopo che il lavoratore cadeva in ambulanza riportando un trauma della colonna lombo –sacrale” ….[..]…”a prescindere dalla natura (“contusiva, distrattiva, da contraccolpo, ecc ….”), l’infortunio “… non ha prodotto lesioni fratturative ma una slatentizzazione/riacutizzazione della preesistente importante patologia degenerativa osteo-articolare del rachide e, verosimilmente, aggravato un cedimento della limitante somatica superiore di D9 e D10 il cui soma con tutta probabilità, era già in precedenza deformato, come ammesso anche dallo specialista radiologo che ha effettuato la revisione degli esami radiografici in data 27 ottobre 2017”.
Il CTU, quindi, ha “negato un collegamento causale all’infortunio in relazione alle altre alterazioni patologiche del rachide dorso-lombare , attribuendo, in particolare, all’ernia e alla spondilolistesi , genesi multifattoriale, quali patologie di frequente riscontro nell’età adulta ed ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti eziologicamente collegati all’infortunio del 25 gennaio 2016 nella misura del 5% laddove, di contro, la attuale sintomatologia lamentata ..[..]… appare ragionevolmente sostenuta dalla diffusa patologia non traumatica del rachide ed in particolare dall’ernia discale con scivolamento posteriore di L2 su L3 e dalle protrusioni discali multiple da cui risulta dimostrativamente affetto … con aggravamento della preesistente deformità dei corpi vertebrali di D9 e D10 “.
Specifica, inoltre, il Tribunale che non può influire sulla valutazione medico legale il referto di esame RX della colonna dorsale e lombosacrale eseguito in data 6 marzo 2020, il cui esame è stato sollecitato al CTU per effetto di spontanea iniziativa della parte ricorrente ed al di là, ed al di fuori, di ogni provvedimento autorizzatorio del giudicante, di ogni richiesta del CTU ed ogni contraddittorio tecnico con il CTP dell’Istituto.
Nel documento in questione, come riportato nella CTU, si legge: “Es. RX di controllo del rachide dorso-lombare in Pz. con pregresse fratture multiple vertebrali. Osteo -rarefazione diffusa di alto grado e notevoli segni di spondiloartrosi su tutto il tratto D/L, in particolare in corrispondenza del tratto dorsale medio -inferiore e del tratto lombare, anche a carattere osteofitario. Atteggiamento scoliotico ds -convesso del tratto di passaggio dorso -lombare. Notevole accentuazione della fisiologica cifosi dorsale e lordosi lombare. Esiti di pregressa frattura dei somi D9 e D10 che appaiono modicamente deformati a cuneo anteriore ed esiti fratturativi di D12 che appare marcatamente deformato a cuneo anteriore. Discopatie degenerative multiple a più livelli, in particolare D12 -L1, L1 -L2 e L2 -L3, e disallineamento posteriore di L2 su L3 e di L3 su L4.” .
Trattasi di documento sanitario alla cui ammissibilità il CTU – in via di mera ipotesi teorica – ha subordinato incremento della valutazione medico legale richiesta in misura pari al 6% per effetto di “lieve aggravamento della deformità dei somi delle vertebre dorsali D9 e D10 conseguente al cedimento della limitante somatica superiore, rispetto ai precedenti esami strumentali disponibili al CTU e risalenti al marzo 2017, cui si correla una apprezzabile accentuazione della cifosi dorsale”.
Tale incremento, nella valutazione medico legale da porre a fondamento della decisione, non può essere consentito.
Il thema decidendum va limitato alla mera individuazione dei postumi invalidanti direttamente riferibili all’evento dannoso oggetto di denuncia, secondo ricostruzione eziologica e cronologica unicamente derivante dalle allegazioni documentali (referti ed esami diagnostici) all’atto introduttivo, sottoposti alla valutazione del CTU ad esito di completa anamnesi e visita del periziando.
Le deduzioni assertive e le conclusioni del ricorso del lavoratore non recano alcuna menzione di forma di aggravamento: ipotesi rispetto alla quale rimane pertanto propedeutica, strumentale e necessaria istanza di revisione in sede amministrativa, secondo le disposizioni dettate dall’art. 83 D.P.R. 1124/1965 .
Ciò evidenziato, il Giudice fa proprie le conclusioni del CTU nella parte in cui accertano lesione di integrità psicofisica del lavoratore direttamente riconducibile all’infortunio del 25 gennaio 2016 nella misura del 5%.
Trattandosi, dunque, di grado di invalidità permanente non suscettibile di indennizzo assicurativo, il ricorso non può essere accolto.
Considerata la difformità delle valutazioni medico legali poste a fondamento della decisione rispetto alle valutazioni medico legali rese dall’Inail di integrale negazione le spese di lite tra le parti possono essere compensate.
Le spese di CTU, “trattandosi di accertamento medico legale volto ad offrire fondamento alla pretesa azionata, vanno poste a carico di parte ricorrente”.
La sentenza qui in esame è senz’altro censurabile sotto il profilo delle spese.
Quanto motivato dal Tribunale “Considerata la difformità delle valutazioni medico legali poste a fondamento della decisione rispetto alle valutazioni medico legali rese dall’Inail di integrale negazione le spese di lite tra le parti possono essere compensate. Le spese di CTU, “trattandosi di accertamento medico legale volto ad offrire fondamento alla pretesa azionata, vanno poste a carico di parte ricorrente”.
A maggior ragione, valga il contrario. Nel senso che l’Inail aveva escluso incidenza di natura permanente , anche in sede amministrativa, obbligando il lavoratore ad azionare un giudizio civile, le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico dell’Istituto resistente.
Ed ancora, non si comprende la considerazione inerente le spese di CTU poste a carico del lavoratore.
Proprio perché la CTU ha confermato la domanda del lavoratore, le relative spese non devono essere addossate al lavoratore ma avrebbero dovuto seguire la soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno
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