Avvallamento stradale non visibile e caduta con lesioni al piede.
Avvallamento stradale causa la frattura del metatarso del piede sinistro del pedone (Corte Appello Messina, sez. II, dep. 17/06/2022, n.401).
La danneggiata, dinanzi al Tribunale di Messina invoca la responsabilità del Comune per mancata custodia e manutenzione della strada e chiede la condanna al ristoro delle lesioni patite.
Deduce l’attrice che cadeva rovinosamente a terra a causa di un avvallamento stradale, non visibile per scarsa illuminazione e non transennato, che le provocava “frattura metatarso base 5 piede sinistro”.
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c. – ritenuto insussistente il requisito della imprevedibilità, siccome la situazione in cui avveniva la caduta era ravvisabile e percepibile da persona di comune diligenza – rigettava la domanda, con compensazione alle spese di lite.
La donna propone appello e lamenta l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, del riparto e dell’assolvimento dell’onere probatorio; contraddittorietà ed illogicità processuale della motivazione, per avere il Giudice di prime cure prima ammesso la CTU medico legale e poi, in sentenza, negato il fondamento delle domande di parte attrice, ovvero ritenuto insussistente un mero concorso causale colposo del danneggiato.
Il gravame è infondato.
Il primo Giudice, ricondotta correttamente la controversia nell’ambito applicativo dell’art. 2051 c.c., ha rigettato le domande risarcitorie difettando il nesso eziologico tra la cosa in custodia e la riportata frattura, per interruzione dello stesso.
In applicazione dell’art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La Suprema Corte ha precisato che la prova del caso fortuito – che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso causale tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, ed altresì che il fortuito può consistere nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò significa che anche nell’ipotesi di insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso, valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1.
La teste escussa ha riferito che la vittima abitava vicino al punto della caduta, dunque l’incidente stradale è avvenuto in una strada usualmente percorsa dalla stessa e l’avvallamento del manto stradale, in prossimità del centro della carreggiata, non rappresentava un pericolo per i pedoni, e risultava del tutto evitabile con l’uso della dovuta diligenza.
La Corte d’Appello di Messina rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.
Avv. Emanuela Foligno
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