Avvocati d’ufficio, istanze entro il 31 dicembre

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I nuovi modelli predisposti in base alle modifiche del regolamento apportate a fine novembre vanno presentati attraverso la piattaforma informatica gestionale al proprio ordine di appartenenza

C’è ancora tempo fino a fine anno per rinnovare l’iscrizione alla lista degli avvocati difensori d’ufficio. La domanda per figurare nell’elenco unico nazionale va presentata entro il 31 dicembre, pena la cancellazione. Lo scorso 30 novembre il Consiglio nazionale forense ha aggiornato le linee guida per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d’ufficio. Una commissione ad hoc ha elaborato una serie di modifiche finalizzate a coordinare meglio, in particolar modo da punto di vista formale, le norme di riordino della disciplina della difesa d’ufficio previste dal decreto legislativo n. 6 del 2015, in attuazione della riforma forense, nonché il regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale.

La richiesta di inserimento nell’elenco unico nazionale deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui l’avvocato è iscritto, attraverso la piattaforma informatica gestionale. Il richiedente deve produrre un’autocertificazione che attesti almeno uno dei requisiti richiesti dall’articolo 29, comma 1 bis, delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, ovvero: la partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; l’iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata da idonea documentazione; il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Occorrerà attestare, inoltre, sempre tramite autocertificazione, di essere in regola con gli obblighi formativi nell’anno antecedente alla richiesta di inserimento nell’elenco.

Il Consiglio dell’Ordine circondariale di appartenenza può convocare l’avvocato per un colloquio oltre a richiedere un’integrazione della documentazione presentata. Successivamente, in caso di parere positivo, provvede entro tenta giorni alla trasmissione degli atti al Consiglio nazionale forense.

Gli avvocati già iscritti che intendano rinnovare la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio devono invece dimostrare di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento, nonché l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione richiesta entro il termine perentorio del 31 dicembre, l’avvocato è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale; la cancellazione non fa venir meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti. La domanda di inserimento o di mantenimento nell’elenco unico nazionale deve essere presentata attraverso il nuovo format di dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposto dal CNF.

 

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