Azione penale ai fini del regresso Inail e posizione dei terzi (Corte Appello Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 3007/2022 del 27/07/2022).

Azione penale ai fini del regresso Inail e posizione del datore di lavoro.

La datrice di lavoro proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso dell’Inail alla restituzione a titolo di regresso ex artt.10 e 11 TU chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 408.992,23, oltre interessi legali.

Sostiene l’appellante che nulla doveva in favore dell’Istituto per l’inopponibilità della sentenza penale nei suoi confronti essendo essa terza rispetto al processo penale svoltosi nei confronti del solo legale rappresentante.

Sul punto, la Corte rammenta che e’ principio consolidato che nell’azione di regresso dell’Istituto, laddove sia stata accertata con l’azione penale la responsabilità del legale rappresentante della società datrice di lavoro, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, l’Istituto può agire anche nei confronti della società solidalmente obbligata con il proprio legale rappresentante.

In caso di infortunio sul lavoro subito da un lavoratore, ai fini dell’azione di regresso proposta dall’Istituto, il dipendente dell’imprenditore, o il legale rappresentante della società, non sono terzi rispetto all’azione penale, il primo in considerazione del suo rapporto di dipendenza e del legame diretto con il rischio aziendale, il legale rappresentante in ragione del suo rapporto organico con la società così come quest’ultima può essere destinataria dell’azione in virtù di quel medesimo legame anche quando non sia stata coinvolta nel processo come responsabile civile.

Per tali ragioni, il gravame della società datrice di lavoro viene integralmente respinto, con condanna della stessa al rimborso dell’importo versato dall’Inail all’infortunato.

In applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., e non essendoci circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c., nonché in considerazione dell’ esito complessivo della lite, l’appellante viene anche condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di appello che, tenuto conto della effettiva attività processuale svolta, vengono liquidate in complessivi euro 6.780,00, oltre spese generali e accessori.

Infine, considerato, l’integrale rigetto dell’impugnazione principale, viene dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater , primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Periartrite a tendinopatia bilaterale di origine professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui