Attestare falsamente la propria presenza in ufficio facendo timbrare il proprio badge a terzi viola i fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione
Far timbrare a un collega il proprio badge identificativo attestando falsamente la propria presenza in ufficio legittima il licenziamento disciplinare del lavoratore. La condotta, infatti, viola i fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione e integra una fattispecie penalmente rilevante: il reato di tentata truffa.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 13269/2018. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un lavoratore contro il licenziamento intimatogli dalla società presso la quale era alle dipendenze. L’uomo aveva chiesto a un collega di timbrare il proprio badge identificativo, per poi giungere a lavoro in ritardo. L’illecito era stato confermato sia dalle testimonianze acquisite sia dal medesimo ricorrente.
I Giudici del merito avevano ritenuto la sanzione proporzionale alla mancanza commessa. Questa sarebbe stata idonea a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro inter partes.
Il lavoratore aveva quindi impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte lamentando che la Corte territoriale avesse negato rilevanza a una serie di circostanze ed elementi determinanti: tra questi, ad esempio, la mancanza di precedenti disciplinari e l’occasionalità dell’evento.
I Giudici di Piazza Cavour hanno invece rilevato come la sentenza impugnata avesse accertato, nella sua portata oggettiva, la condotta assunta dal lavoratore. Questa era stata rapportata agli standard valutativi insiti nella coscienza generale, conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale.
I Giudici del merito, inoltre, avevano anche considerato i riflessi di natura soggettiva della fattispecie: le condizioni personali del lavoratore, portatore di handicap, e il dedotto guasto alla autovettura che avrebbe indotto il dipendente a compiere l’illecito.
Alla luce di tali valutazioni era comunque stato ravvisato il requisito di gravità della condotta. Una condizione idonea a inficiare irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e a giustificare, in quanto proporzionata, l’irrogazione della massima sanzione disciplinare. Di qui il rigetto del ricorso.
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