La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’applicazione di una medesima sanzione accessoria per i reati di lesioni personali stradali e omicidio stradale

La Sezione penale del Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). La parte della norma contestata è quella che prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria a fronte di condanne per diversi reati. La sanzione in questione è quella della revoca quinquennale della patente di guida. I reati cui si fa riferimento sono quelli di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, disciplinati dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p..

L’introduzione di tali reati ha stabilito un assetto normativo, significativamente più repressivo rispetto a quanto previsto per le figure colpose di omicidio e lesioni. Ciò, con l’obiettivo di contenere in modo efficace il crescente numero di vittime della strada. Un trend determinato in particolare da condotte di guida colpose o sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Secondo i Giudici romagnoli, tuttavia, il Legislatore avrebbe disatteso i criteri di ragionevolezza e proporzione.

La norma, infatti, prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria a condotte di offensività e grado di colpa di livello diverso.

Il reato di lesioni stradali gravi è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi nell’ipotesi in cui l’evento sia determinato da un comportamento concorrente della persona offesa. Per l’omicidio stradale, invece, può essere comminata una pena fino a 18 anni. Eppure, eccepisce il Tribunale di Forlì, a entrambi consegue la revoca della patente di guida per cinque anni.

Di qui la decisione, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della nostra Carta fondamentale.

 

Leggi anche:

IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE: QUALI INTENZIONI DEL LEGISLATORE?

OMICIDIO STRADALE: COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE?

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui