In primo grado aveva chiesto ad una compagnia aerea olandese il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, lesione all’immagine e alla reputazione) cagionati dallo smarrimento del proprio bagaglio, contenente i rulli dell’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale tenuto a Montreal

Ma l’istanza era stata rigettata. Ed in vero, il Tribunale capitolino, richiamando la disciplina contenuta alla Convenzione di Montreal, art. 22, del 28 maggio 1999, ratificata con L. n. 12 del 2004, aveva ritenuto provato solo il danno non patrimoniale o morale e aveva perciò condannato la convenuta al pagamento della somma di 1.067,40 euro, in quanto l’attore non aveva reso, al momento della consegna del bagaglio al vettore, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata.

Senonché, quest’ultimo decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla corte d’appello di Roma.

Secondo la corte territoriale: 1) nel caso di specie doveva trovare applicazione la disciplina prevista al secondo comma degli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal, ratificata con L. n. 12 del 2004, in base alla quale la responsabilità del vettore è limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare. Ciò che nella specie non era avvenuto, nonostante l’informazione in tal senso presente sul biglietto aereo ovvero “nelle schermate che appaiono nel corso della procedura telematica di prenotazione“;

2) la responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli è diversa da quella derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero, di cui al primo comma dell’art. 17, in quanto il concetto di lesione personale deve essere interpretato nel senso di lesione fisica;

3) la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore, espressa dalla Convenzione di Montreal, art. 22, comma 2, opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona.

Cosicché anche in appello il gravame veniva rigettato.

Ma perché i giudici di merito, da un lato, riconoscevano la risarcibilità dei danni non patrimoniali per la violazione di diritti inviolabili della persona derivanti dalla perdita del bagaglio e, dall’altra, negavano di fatto tale risarcibilità, riconoscendo la legittimità del limite di 1.000 diritti speciali di prelievo per tutti i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza allo smarrimento del proprio bagaglio?

La sentenza a detta del ricorrente, appariva al quanto contraddittoria.

Ed ecco che sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 496/2019.

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo Terzo” la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.

A tale ultimo riguardo va, poi, ribadito il principio enunciato dagli stessi giudici di legittimità, in una recente sentenza (n. 14667/2015), secondo cui: “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma l, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione, art. 22, n. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

La decisione

Ebbene, secondo i giudici della Cassazione, nel caso di specie la Corte di merito aveva correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui alla Convenzione di Montreal, art. 22, comma 2, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria (al di là dei casi di inapplicabilità del cit. art. 22, comma 2, indicati dal successivo comma 5, non rilevanti, però, nella presente controversia) la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito.

Niente da fare dunque, per il povero viaggiatore danneggiato; ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La redazione giuridica

 

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