Un avvocato ricorreva per cassazione contro il decreto del giudice fallimentare che lo aveva ammesso al passivo dell’amministrazione straordinaria apertasi a carico di una società, negandogli tuttavia il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.

Tale norma prevede che “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 2)  le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.

In altre parole il ricorrente lamentava l’esclusione del riconoscimento del citato privilegio al proprio credito maturato in qualità di avvocato facente parte di un’associazione professionale e derivante da prestazione di attività sia giudiziale che stragiudiziale.

I giudici della Cassazione, investiti della vicenda, hanno chiarito, preliminarmente, che il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 2, garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest’ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l’ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (cfr. Cass. n. 5002 del 2000, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9927 del 2018).

Il creditore inserito in un’associazione professionale

Certamente il fatto che il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non può comportare dì per sé, quale conseguenza automatica ed indefettibile, la inapplicabilità del privilegio di cui alla citata norma.

Tuttavia, è pur sempre necessario che, in siffatta ipotesi, il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso è possibile ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. n. 22439 del 2009; Cass., n. 17027 del 2013; Cass. n. 9927 del 2018; Cass. n. 15290 del 2018; Cass. n. 20438 del 2018).

A ciò è stato anche aggiunto che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 2.

Le prestazioni individuali

Resta, però, salva l’ipotesi che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale (cfr. Cass., 31/03/2016, n. 6285 del 2016, anch’essa richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9927 del 2018). Soltanto in questo caso il privilegio potrà trovare applicazione.

Ebbene, nel caso di specie, l’avvocato ricorrente in giudizio aveva invocato l’ammissione, in via privilegiata, del credito citato, derivante da prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte nell’interesse della società, dichiarando infatti di agire “in proprio e quale socio e rappresentante legale dello studio legale” al quale dava il suo nome.

Tanto bastava per far supporre che quel rapporto di prestazione professionale si fosse instaurato non tra la beneficiaria delle prestazioni ed il medesimo personalmente, bensì con quest’ultimo anche nell’interesse della suddetta associazione tra esercenti la professione legale.

La decisione del giudice fallimentare, allora, non poteva che essere condivisa, avendo essa fatto corretta applicazione dei principi poc’anzi richiamati.

La redazione giuridica

 

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