La pronuncia della Cassazione sul contenzioso tra un Condominio e una coppia di condomini in relazione agli interventi effettuati da questi ultimi sul balcone dell’immobile di loro proprietà

Il parapetto del balcone costituisce parte della facciata dello stabile, di cui rappresenta elemento decorativo e ornamentale in virtù della sua prevalente funzione estetica per l’edificio. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4909/2020.

Nel caso esaminato, un condominio milanese aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di pace, una coppia di condomini chiedendo l’accertamento della illegittimità degli interventi effettuati sul terrazzo dell’immobile di loro proprietà. A detta dell’attore, infatti, i lavoro erano stati eseguiti in violazione degli artt. 1102 c.c. e 1120 c.c., nonché del regolamento condominiale, in assenza di alcuna autorizzazione.

Da li la richiesta di condanna al ripristino dello stato dei luoghi originario, con contestuale autorizzazione rilasciata al Condominio per intervenire direttamente nell’esecuzione delle relative opere, in caso di inerzia dei convenuti.

In primo grado la domanda era stata rigettata sulla base delle considerazione che “dalla documentazione prodotta in atti e dall’istruttoria esperita gli interventi eseguiti sulle parti comuni” non risultava dimostrato che gli interventi in questione avessero alterato la destinazione della cosa comune o avessero impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

La decisione era stata integralmente riformata in appello, con accertamento da parte del Tribunale, dell’illegittimità delle opere realizzate sul terrazzo dell’appartamento di proprietà dei convenuti e l’accoglimento delle istanze del condominio.

La coppia decideva quindi di ricorrere per cassazione eccependo, tra gli altri motivi, che il Tribunale avesse  ravvisato una violazione della simmetria e del decoro, costituendo il parapetto del balcone parte della facciata dello stabile, ed essendo i lavori realizzati opere esterne incidenti sull’architettura dell’edificio.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo non fondato rigettando il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno spiegato che sei balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, “il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole”.

Quindi, qualora il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall’applicabilità della disciplina sulle distanze, è necessario che, in qualità di condomino, utilizzi le parti comuni dell’immobile nei limiti consentiti dall’art. 1102 c.c. in materia di uso della cosa comune.

La redazione giuridica

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