Una sentenza della Cassazione ha fornito indicazioni sulla corretta ubicazione del barbecue, affinché questo non molesti gli altri condomini
Estate, per molti, è tempo di cene all’aperto e barbecue. Ma siamo tenuti a sistemare il nostro barbecue a una distanza tale da non arrecare danno o pericolo al fondo del vicino? E se abitiamo in un condominio e vogliamo costruire un barbecue, quali distanze dal confine dobbiamo rispettare?
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15246 del 20 giugno 2017, con la quale si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condomino. Pomo della discordia, manco a dirlo, il barbecue. Secondo il primo condomino, infatti, questo era stato costruito a circa un metro dalle sue finestre; di conseguenza ha richiesto al giudice di condannare il vicino a rimuovere il barbecue per violazione delle distanze legali.
Non solo. Secondo il condomino, l’uso del barbecue stesso aveva determinato la violazione del Regolamento di Igiene, nonché dell’art. 890 c.c. (distanze per fabbriche o depositi nocivi o pericolosi).
Il Tribunale di Como ha quindi dato ragione al primo condomino, condannando il proprietario del barbecue a non utilizzarlo “in quanto fonte di nocive e fastidiose immissioni di fumo e odori nel soprastante appartamento”.
Questo poiché, alcune finestre del condomino che aveva agito in giudizio, si trovavano a minima distanza dal comignolo del barbecue in questione.
Tale sentenza è stata poi confermata dalla Corte d’appello di Milano, cosicché il condomino condannato ha deciso di ricorrere in Cassazione, sottolineando che i giudici dei precedenti gradi di giudizio, non avevano dato corretta applicazione all’art. 890 c.c.
Tale norma, secondo il ricorrente, non detta una distanza minima per l’installazione dei camini e, comunque, non esiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità, essendo tale presunzione superabile laddove si dimostri che, nel caso concreto, “non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino”.
Inoltro, il condomino ricorrente ha osservato che l’esistenza di immissioni nocive nell’appartamento del vicino era stata smentita dal soggetto che aveva preso in locazione l’appartamento stesso, il quale aveva dichiarato per iscritto di “non avere problemi, obiezioni o altro genere di richieste collegate al problema”.
Quanto alla questione relativa alle distanze, la finestra più vicina alla sommità del barbecue, era, in realtà, una semplice apertura posta a servizio di un seminterrato, mentre le altre finestre (pertinenti ai locali adibiti a uso abitativo) erano situate a notevole distanza dal barbecue stesso.
Ciononostante, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino ritenendolo infondato. La motivazione? I giudici hanno evidenziato che la decisione della Corte d’appello era basata sulle risultanze della consulenza tecnica che era stata effettuata in corso di causa, la quale aveva evidenziato che il barbecue avrebbe dovuto essere collocato ad almeno 5-6 metri dalla proprietà dell’altro condomino, mentre, nel caso concreto, lo stesso era ubicato a poche decine di centimetri dalle finestre dell’appartamento in questione.
La Corte d’appello aveva inoltre dato corretta applicazione all’art. 890 c.c., in quanto il barbecue era qualificabile come “forno” e che, in base a tale disposizione, chi vuole costruire vicino al confine “forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza”.
Ne consegue, quindi, che la norma pone una “presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino”.
Nel caso preso in esame dei giudici, dunque, tale presunzione non era stata superata, ed essendo state accertate le esalazioni nocive e moleste derivanti dal barbecue, il ricorso del condomino è stato rigettato.
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