Barriera di protezione difettosa e addebito del sinistro mortale a carico del Comune e della Provincia (Cass. civ., sez. III, dep. 11 maggio 2022, n. 14942).

Barriera di protezione asseritamente difettosa sarebbe la causa del sinistro mortale del motociclista, tuttavia i giudizi si concludono con l’esonero di responsabilità in capo al Comune e alla Provincia.

Respinti gli addebiti dei congiunti delle vittime del sinistro mortale che sostenevano la presenza sulla strada di barriera di protezione difettosa, quale causa del sinistro mortale, in quanto la condotta di guida del motociclista e la eccessiva velocità sono risultati determinanti.

Il motociclo in questione, con un passeggero a bordo, affrontava il tratto di strada curvilineo e, probabilmente a causa della velocità elevata, dopo avere urtato violentemente un parapetto di ferro posto a protezione di un torrente, usciva di strada e precipitava sul greto del sottostante torrente, con conseguente decesso del conducente e della passeggera.

Con sentenza del 14/2/2019 la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società assicuratrice e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Massa n. 254/2016, rideterminava (in diminuzione) la somma liquidata nei giudizi riuniti in favore, rispettivamente, dei familiari della passeggera deceduta.

La decisione viene impugnata in Cassazione e Comune e Assicurazione resistono e propongono ricorso incidentale.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia “ritenuto quanto meno concorrenti, se non prevalenti, le concause che hanno determinato la morte dei due giovani”, indicate nelle CTU essere costituite: dal difetto di manutenzione del motociclo; dalla mancanza di segnaletica indicante la pericolosità della strada; dall’assoluta inadeguatezza e irregolarità della barriera di protezione”.

È rimasto nel giudizio di merito accertato che il sinistro è stato cagionato dalla “inefficacia del sistema frenante” e dalla “conseguente perdita di controllo da parte del conducente dello scooter, che finiva contro il parapetto sfondandolo ad una velocità di uscita dalla sede stradale di oltre 50 km/h”. Difatti, la responsabilità del sinistro è stata ascritta alla proprietaria del motociclo, in ragione della completa usura delle pastiglie del freno anteriore che, comportando una minore efficienza frenante, ha fatto sì che il conducente impiegasse il sistema frenante alla massima intensità (anche in ragione del liquido dei freni presente, diverso da quello prescritto, che giunge prima al surriscaldamento), nonché del conducente per non avere verificato l’efficienza del mezzo prima di intraprendere una strada tortuosa in discesa e piena di curve, e per l’assenza di soste tecniche per consentire il raffreddamento del liquido dei freni, surriscaldato, tenuto conto della tipologia della strada, necessitante di un uso prolungato dei freni,  non avere indossato il casco ed aver condotto il mezzo ad una velocità inadeguata”.

È stata, per tali ragioni, esclusa la responsabilità sia del Comune, che della Provincia di La Spezia.

Ebbene, l’accertamento del nesso di causalità costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione, ove sorretto da congrua motivazione l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze derivanti dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Le deduzioni dei ricorrenti, circa la inadeguatezza della barriera di protezione,  in realtà si risolvono nella inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al Giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale.

Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci i ricorsi incidentali tardivi e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.

La redazione giuridica

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