Conseguenza diretta e immediata della lesione dall’illecito e rilettura della CTU in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III,  dep. 11/05/2022, n.14954).

Conseguenza diretta e immediata dell’illecito erroneamente interpretate dal CTU nei giudizi di merito sono l’oggetto di gravame esaminato dalla decisione a commento.

La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello, e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha condannato il conducente del veicolo e l’Assicurazione in solido tra loro, al risarcimento in favore della danneggiata dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale ove veniva investita.

I Giudici d’appello, dopo avere confermato l’integrale responsabilità della conducente del veicolo nella causazione del sinistro, hanno rideterminato gli importi dovuti alla danneggiata a titolo di risarcimento dei danni alla persona dalla stessa subiti, muovendo dagli accertamenti tecnici della CTU condotti in corso di causa.

La decisione viene censurata per avere la Corte territoriale erroneamente escluso, dalle conseguenze dirette e immediate dell’investimento, la lesione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) sofferta dalla danneggiata, a tanto pervenendo sulla base di una travisata lettura e di una illogica e irragionevole interpretazione dei dati sottoposti ad analisi dal CTU, in forza dei quali doveva viceversa ritenersi acclarate le effettive conseguenze dirette della lesione dello SPE dall’investimento stradale e la liquidazione del danno esistenziale.

La prima doglianza è inammissibile.

Con tale censura, i ricorrenti, piuttosto che prospettare la necessaria univocità interpretativa delle evidenze obiettive emerse in corso di causa, si sono limitati a proporre una ridiscussione nel merito dei fatti di causa, ossia i termini di una differente lettura delle evidenze mediche acquisite e della omessa considerazione della conseguenza diretta della lesione del nervo sciatico.

Tale operazione critica, è estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non potendo ritenersi soddisfatti i requisiti minimi  ai fini dell’eventuale controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,2059,1223 e 1226 c.c., nonché per omessa motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’eventuale liquidazione monetaria del danno esistenziale patito dalla danneggiata quale conseguenza diretta del sinistro varrebbe a configurare un’indebita duplicazione contabile rispetto al già liquidato danno biologico riconosciuto in favore della stessa.

Anche questo motivo è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

In particolare, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.

Il Giudice di merito ha ritenuto che l’eventuale liquidazione del danno esistenziale, quale conseguenza diretta del sinistro varrebbe a configurare un’indebita duplicazione contabile rispetto al già liquidato danno biologico riconosciuto in favore della stessa. Ciò risponde all’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c.d. danno esistenziale, appartenendo tali categorie di danno alla stessa area protetta dall’art. 32 Cost.

Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato complessivamente inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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