Ricostruzione della pensione e restituzione della contribuzione volontaria (Cassazione civile, sez. III, dep. 09/05/2022, n.14556).
Ricostruzione della pensione del lavoratore soggetto al rischio amianto.
Il lavoratore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’INPS e l’INAIL chiedendo, previo accertamento dell’esposizione al rischio amianto, di essere ammesso ai benefici previsti dalla L. n. 2572 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dalla L. n. 271 del 1993, e che fosse ordinata all’INPS la ricostruzione della pensione moltiplicando per il coefficiente 1,5 sia l’intero periodo lavorativo, sia il relativo importo, con il rimborso delle eventuali maggiori somme incassate – con interessi – e non utili a fini pensionistici per il già conseguito periodo massimo di anzianità lavorativa, nonché la condanna dell’INAIL al risarcimento nella misura di Euro 50.000,00.
L’attore, confidando di potere usufruire dei benefici previdenziali di cui sopra, aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro e che l’INPS rigettava la domanda di pensione con l’indicazione “la certificazione rilasciata dall’INAIL è errata, come dallo stesso Ente dichiarato”. Aggiunge, di avere dovuto effettuare, a copertura del periodo mancante, il versamento di contributi volontari per la complessiva somma di Euro 26.081,35, prendendo a mutuo la somma da società finanziaria.
Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, condannando l’INPS alla ricostruzione della pensione previdenziale e alla riliquidazione come da domanda, con condanna alla restituzione della contribuzione volontaria, e condannando l’INAIL al risarcimento del danno nella misura di Euro 85.520,61, a titolo di differenze pensionistiche perse e di spese per il finanziamento contratto.
Avverso detta sentenza proponevano distinti appelli i due istituti convenuti. Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Palermo accoglieva i gravami.
Osservava la Corte palermitana, che l’appellato era decaduto dalla possibilità di proporre domanda giudiziale per il riconoscimento del beneficio previdenziale per decorso del termine prescritto, e che la domanda era stata erroneamente formulata nei confronti dell’INAIL, costituendo la certificazione di esposizione ultradecennale al rischio amianto atto meramente propedeutico rispetto all’eventuale provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza rimesso all’esclusiva competenza dell’INAIL.
Aggiungeva, che vi era assenza di condotta dell’INPS univocamente orientata ad indurre il lavoratore a fare affidamento sull’accoglimento della sua istanza (l’Istituto aveva sempre espressamente escluso ogni “valenza previdenziale” all’arco temporale oggetto di asserita esposizione al rischio amianto) e che vi era stata insufficiente accortezza comportamentale del lavoratore, che prima di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, “avrebbe dovuto quanto meno attendere, stante la definitività e gravità della propria opzione volontaristica, una positiva comunicazione da parte dell’INPS”.
L’uomo si rivolge alla Cassazione osservando che la responsabilità non può essere ascritta all’INPS, il quale ha respinto la domanda di pensione relativa al beneficio previdenziale per erroneità della certificazione INAIL, come da nota di quest’ultima nella quale si leggeva che la certificazione di esposizione all’amianto era stata rilasciata erroneamente. Aggiunge che la certificazione, demandata all’INAIL nell’ambito di una procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero e parti sociali, ed esplicitata in una circolare INPS, costituisce condizione necessaria per il conseguimento della pensione. E che, dunque, l’Inps è tenuto alla ricostruzione della pensione previdenziale e alla riliquidazione come da domanda, e l’Inail è tenuto alla restituzione della contribuzione volontaria.
Il motivo è fondato.
Prevede il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, convertito con L. n. 326 del 2003, che la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall’INAIL. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all’applicazione del detto beneficio sia erogato dall’INPS, non esclude che titolare dell’accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è la previsione della legge, che individua nell’INAIL tale soggetto. Bisogna pertanto distinguere la legittimazione passiva relativa all’azione avente ad oggetto il trattamento pensionistico da quella relativa all’azione di responsabilità civile per erronea certificazione, che va identificata nel soggetto cui la legge demanda il compito relativo, e cioè l’INAIL, che è nel presente giudizio con riferimento a quest’ultimo domanda, il soggetto passivamente legittimato.
Osserva, inoltre il ricorrente con la seconda censura, che la Corte territoriale ha rilevato l’esistenza di una responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, in mancanza di eccezione da parte dell’INAIL. Aggiunge che le dimissioni venivano presentate dopo quasi sette mesi dal rilascio della certificazione di lavoro esposto all’amianto, e dunque dopo un lasso di tempo tale da ingenerare il ragionevole affidamento sul contenuto del certificato e che la comunicazione da parte degli Enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
Il motivo è fondato.
La circostanza rispetto alla quale viene rilevato dalla Corte territoriale il concorso del fatto colposo del danneggiato non è la perdita del beneficio previdenziale, ma l’impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria (e la necessità di attingere all’uopo ad un mutuo). Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all’INAIL, ma di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell’art. 1227 c.c., comma 2.
Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Palermo in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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