L’uomo, sposato, aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale facendo credere alla compagna di essere separato e di aver chiesto divorzio e annullamento del matrimonio
Tentata bigamia e falso materiale in atti pubblici. Questi i capi di imputazione configurati a carico di un uomo sposato che aveva intrapreso una relazione con un’altra donna dicendole di essere separato dalla moglie, di aver chiesto il divorzio, nonché di avere concrete possibilità di annullamento del matrimonio da parte del Tribunale della Sacra Rota.
In base a tali prospettive la nuova coppia aveva iniziato i preparativi per un nuovo matrimonio religioso e nel frattempo aveva concepito un figlio. Dopo alcuni mesi, tuttavia, la nuova compagna e i propri familiari, insospettiti dal ritardo dell’uomo nel presentare i documenti relativi al divorzio e all’annullamento del primo matrimonio, avevano scoperto, attraverso indagini autonome, che l’uomo non solo non si era mai separato dalla moglie, ma che aspettava un figlio anche da lei.
Investito della questione il Tribunale aveva ritenuto in primo grado di giudizio che il comportamento dell’imputato non fosse indirizzato univocamente a contrarre un matrimonio avente effetti in presenza di una altro vincolo matrimoniale anch’esso con effetti civili, ma che fosse volto semplicemente a illudere la nuova compagna di essere libero, al fine di proseguire la relazione sentimentale intrapresa con lei. Di qui la riqualificazione del reato da parte del giudice da ‘tentata bigamia’ a ‘sostituzione di persona’.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto sussistente il reato di falso grossolano solamente in relazione alla dichiarazione di nullità matrimoniale del Tribunale Apostolico, confermando invece la pronuncia di responsabilità per gli altri addebiti.
La vicenda è approdata quindi alla Suprema Corte di Cassazione, che ha respinto, con sentenza n. 34800/2016 il ricorso presentato dall’imputato. Gli Ermellini sono partiti dal presupposto che, in base all’articolo 494 del codice penale è sanzionabile la condotta di chi, “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno, si attribuisca un falso nome o un falso stato o una falsa qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”. In tal senso la condizione di uomo libero, sposato, divorziato o non più legato da un matrimonio religioso annullato dalla Sacra Rota, rappresenta certamente uno status dell’individuo a cui, fra l’altro, la legge attribuisce effetti giuridici. Inoltre, la nozione di vantaggio richiamata dal codice penale, non implica necessariamente un miglioramento quantificabile dal punto di vista economico, bensì va intesa in senso ampio comprendendo anche, come nella fattispecie considerata, l’istaurazione e il mantenimento, per un apprezzabile lasso di tempo, di una relazione affettiva e di convivenza. L’ambizione a tale vantaggio, secondo i giudici del Palazzaccio, inoltre, determina la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Rispetto al reato di falso, contestato in relazione a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, un certificato anagrafico e un certificato di battesimo ad uso matrimonio, la Suprema Corte ha evidenziato come non si potesse ravvisare un caso di falso grossolano, come ritenuto dalla Corte d’appello, in quanto ritenere le falsificazioni sarebbero state riconoscibili solo in seguito a un attento esame dei particolari.
LEGGI ANCHE:
Moglie infedele, revocata la donazione
Lecito l’utilizzo di documenti privati del coniuge come prova nella causa di separazione




