Bimbo caduto da uno scivolo del parco giochi: responsabile il Comune

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Comune condannato a risarcire i danni patiti da un bimbo di nove anni caduto da uno scivolo del parco giochi: “La responsabilità da cose in custodia presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il “dinamismo” di una cosa che era soggetta al controllo del custode”

All’epoca dei fatti un bimbo di nove anni, cadeva da uno scivolo del parco giochi comunale. I suoi genitori avevano agito nei confronti dell’ente locale, sia in proprio che in qualità di rappresentanti del figlio per il risarcimento dei danni, in particolare quelli alla persona, dovuti alla frattura dell’omero, che quest’ultimo aveva riportato proprio a seguito di quella caduta.

Secondo i genitori del bimbo, il danno si era verificato a causa di un difetto della pedana dello scivolo, e dunque era riconducibile alla responsabilità di custodia del Comune.

In primo grado, l’istanza veniva rigettata poiché il Tribunale aveva ritenuto non chiara la dinamica dei fatti. La corte d’appello di Milano confermava la decisione, dichiarando inammissibile il gravame interposto dai genitori.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è così giunta in Cassazione, dinanzi alla Terza Sezione Civile (ordinanza n. 7578/2020). Nella specie, i ricorrenti avevano dedotto la violazione dell’art. 2051 c.c., censurando come errata la tesi del giudice di merito secondo cui la responsabilità per cose in custodia sussiste quando quest’ultima, per le sue caratteristiche intrinseche, determina la configurazione nel caso concreto di un’insidia, e che la prova che l’insidia non fosse visibile o che fosse evitabile spettasse al danneggiato.

Secondo i ricorrenti la norma non prevede la necessità di tale requisito … La censura ha colto nel segno.

I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso affermando che la responsabilità da cose in custodia non richiede che quest’ultima costituisca un’insidia, ossia un pericolo non visibile e prevedibile, attenendo semmai questo aspetto alla evitabilità del danno da parte del danneggiato.

La responsabilità da cose in custodia

La responsabilità da cose in custodia – hanno chiarito gli Ermellini – presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il “dinamismo” di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto, spettando a quest’ultimo la prova che il danno era inevitabile dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ossia la prova presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato (Cass. 11802/2016; Cass. n. 12027/2017).

Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la causa rinvia alla corte d’appello di Milano per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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