Se un bimbo ferito all’interno dell’edificio scolastico è già stato affidato ai genitori, la responsabilità dell’incidente su chi ricade?

Con l’interessante sentenza n. 20110/2018, il Tribunale di Bologna ha fornito chiarimenti su un controverso caso di risarcimento danni: se un bimbo ferito all’interno della scuola è già stato affidato ai genitori, di chi è la responsabilità dell’accaduto?

Ebbene, per i giudici, una volta che il bambino è stato consegnato ai genitori anche se l’incidente è avvenuto ancora all’interno dell’istituto scolastico non vi è responsabilità dell’insegnante.

La vicenda

Nel caso di specie, i genitori di un bimbo ferito a scuola hanno citato in giudizio un istituto scolastico al fine di chiedere il risarcimento del danno.

In particolare, i genitori hanno dichiarato che mentre il piccolo stava uscendo da scuola accompagnato da una maestra, ancora all’interno dell’ufficio scolastico, era stato urtato con violenza da un altro studente in bici, già consegnato ai legittimi genitori, che gli aveva procurato un grave trauma cranico.

L’insegnante, da parte sua, eccepiva la carenza del presupposto dell’obbligo di vigilanza al momento del fatto, oltre alla imprevedibilità dell’evento.

Ciò in quanto il minore era stato urtato da un alunno già affidato alla custodia del proprio genitore.

Ebbene, è importante sottolineare due aspetti della questione.

Il primo è che il fatto è avvenuto come è stato descritto, non essendoci alcuna contestazione di controparte.

Il secondo è che la responsabilità di cui si discute è quella contrattuale.

Vale a dire quella che deriva dagli obblighi che incombono sull’istituto, alla firma del contratto d’iscrizione, con onere della prova a favore del creditore che dovrà dimostrare come l’evento dannoso derivi dal rapporto esistente.

Ora, il divieto di circolare in bicicletta, nel luogo oggetto dell’incidente, non esonera da responsabilità l’istituto scolastico.

Tuttavia, la questione oggetto del caso di specie è differente.

Infatti, l’insegnante che consegni l’alunno al genitore è esonerato da ogni responsabilità per condotte illecite commesse dall’alunno. Al contrario, dell’alunno dovrà rispondere chi ha preso in custodia il minore, ossia il suo genitore o chi per lui.

Ne consegue, pertanto, che questa responsabilità non può riguardare una vigilanza che debba spingersi oltre il momento della consegna del bimbo al genitore.

Pertanto, valutati i fatti, pare che l’investimento oggetto del caso di specie sia un fatto del tutto imprevedibile. Ma, soprattutto, al di fuori della sfera di vigilanza dell’insegnante.

Alla luce di quanto enunciato, per il Tribunale è evidente che a seguito di precise indicazioni date a un adulto sulla condotta che deve tenere il proprio figlio, la scuola deve poter fare affidamento sul fatto il genitore le faccia effettivamente rispettare.

Laddove ciò non avvenga, sarà il genitore ad avere la responsabilità di eventuali condotte illecite commesse dal figlio.

Il giudice non potrà che riconoscere che nulla sia dovuto per l’incidente occorso al minore.

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