Mastoplastica additiva e lesione plesso brachiale: chi è il colpevole?

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Una lesione del plesso brachiale in un intervento di mastoplastica additiva: particolare evento avverso. Ma di chi è la responsabilità, del chirurgo o dell’anestesista?

In questa mia breve disamina effettuerò un excursus sulle pronunce più significative sino alla recentissima sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 18 maggio 2018, n° 22007 per uno caso di mastoplastica additiva.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha affermato che in presenza di un evento lesivo ai danni di un paziente, è illegittimo affermare la penale responsabilità dell’intera equipe di sanitari, risultando, per contro, opportuno valutare con adeguata ponderatezza le singole mansioni svolte da ciascun medico, affermando, pertanto, testualmente, tra l’altro, che “…la responsabilità penale di ciascun componente di una èquipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla èquipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri…”.

Si tratta, dunque, di un principio di diritto oramai consolidato, espresso in passato dalla Sezione quarta della Suprema Corte, nella sentenza pronunciata il 9 aprile 2009 e individuata dal numero 19755.

Ancora, ad avviso di chi scrive risulta opportuno soffermarsi sulla sentenza n° 19637/2010.

Il caso affrontato nella appena citata sentenza concerne quello di una paziente la quale, durante un intervento di mastoplastica additiva, veniva posizionata sul lettino operatorio in maniera errata ed era stata mantenuta in tale incongrua posizione per tutta la durata dell’intervento e da ciò derivava la lesione del nervo del plesso branchiale.

Ebbene, sia il Tribunale che la Corte di Appello condannavano il chirurgo e l’anestetista, dopo un lungo e complesso dibattimento, ove il primo sanitario (il chirurgo) riteneva che il posizionamento e la movimentazione della paziente sul lettino spettasse al secondo (anestetista).

Gli Ermellini, sul punto, hanno rigettato tale tesi difensiva, asserendo che sebbene il posizionamento sul lettino operatorio rappresenta un’attività demandata all’anestetista, il chirurgo non può essere ritenuto esente da responsabilità, gravando sul medesimo un generale obbligo di controllo.

Ne consegue, dunque, che è illegittimo affermare una “responsabilità di gruppo”, sol perché trattasi di un equipe di medici.

Infine, ci soffermeremo ora sulla recentissima sentenza, emessa all’incirca due settimana addietro dalla Corte di Cassazione, individuata dal n° 22007/2018.

Orbene, la fattispecie sottoposta al vaglio degli Ermellini coinvolgeva più sanitari in servizio presso un nosocomio ai quali veniva ascritto il reato di omicidio colposo poiché, secondo la Pubblica Accusa, costoro avrebbero cagionato il decesso di una paziente, sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia, omettendo colposamente, pur in presenza di uno shock emorragico conseguente al parto cesareo con placenta accerta, di trasfondere plasma fresco al fine di correggere il difetto di coagulazione e per altresì avere ritardato il ricovero della donna presso un altro ospedale, dotato appunto di reparto di rianimazione.

Nel caso di specie il Collegio di Legittimità ha riaffrontato il tema relativo al principio di affidamento, inteso quale “limite in concreto all’obbligo di diligenza gravante su ogni titolare della posizione di garanzia”, poiché ogni sanitario deve concentrarsi sui compiti affidatigli e dunque sulle mansioni relative appunto alla sua specializzazione, confidando nella professionalità degli altri della cui condotta colposa non è tenuto a rispondere.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

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