ARERA ribadisce il divieto per le società che erogano energia di applicare un sovrapprezzo per l’invio delle bollette cartacee.

Basta ai costi aggiuntivi per le bollette cartacee. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente torna sulla questione del sovrapprezzo applicato indebitamente dalle società nel momento in cui inviano bollette cartacee ai clienti.

I provvedimenti sanzionatori di ARERA richiamano la disposizione di legge violata, contenuta nel comma 8 dell’art. 9 del dlgs n. 102 del 4/07/2014.

Essa attua la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Detta disposizione prevede che “L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi.

Ma quali sono le sanzioni per chi applica un sovrapprezzo alle bollette cartacee?

Per chi trasgredisce, il comma 12 dell’art. 16 del dlgs n. 102/2014 prevede che l’Autorità possa procedere all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 300 euro a un massimo 5.000 euro per ogni violazione.

Per garantire che tale divieto venga rispettato, ARERA, negli ultimi mesi, sta adottando diversi tipi di provvedimenti, anche di natura sanzionatoria.

Ecco quali sono e che cosa prevedono.

Il primo è la Deliberazione n. 456/2018/S/COM del 20 settembre 2018. ARERA dichiara ammissibile, la proposta d’impegni di Sorgenia in riferimento al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti. Il tutto dopo che l’Autorità aveva rilevato sul sito internet societario l’applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea.

Ciò avveniva nei seguenti termini. “Qualora il Cliente scelga di (…) ricevere la fattura originale in cartaceo (…), gli sarà addebitato un onere di 1 €, IVA esclusa, per ogni fattura cartacea inviata, a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Sorgenia (…)”.

Ancora, vi è la Deliberazione n. 495/2018/S/COM del 9 ottobre 2018.

Con essa l’Autorità ammette la proposta di impegni di Edison Energia Spa in relazione al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti, per aver rilevato sul sito internet della società, nelle condizioni contrattuali dell’offerta commerciale “Edison Luce Prezzo Fisso” l’applicazione di un sovrapprezzo per l’invio della fattura cartacea.

Ciò è avvenuto nei seguenti termini. “Nel paragrafo “Fatturazione e pagamento” – si legge – delle condizioni economiche della suddetta offerta, infatti, si leggeva che “Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, saranno addebitati 2 € per ogni copia di bolletta cartacea inviata”.

Ancora, vi è la Determinazione DSAI/66/2018/COM del 15 novembre 2018.

L’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea Energia Spa per procedere all’accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici.

In questo caso, “è stato rilevato che le schede delle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate rispettivamente “Acea Rapida” e “Acea Rapida Gas”, valide per adesioni fino al 12 luglio 2018, prevedono tra le “Altre informazioni”, alla voce “Altri dettagli dell’offerta”, che “(…) Nel caso in cui il Cliente volesse mantenere il pagamento tramite domiciliazione bancaria ma ricevere la bolletta in formato cartaceo, verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 4 Euro/bolletta.”

Ma non finisce qui.

Negli ultimi giorni i provvedimenti di ARERA hanno raggiunto altre due società: A2A e Dolomiti Energia. Alla prima è stato contestato il fatto che, le offerte “Prezzo sicuro web+” e “A2A Click Gas” prevedano una maggiorazione di 0,01 €/kWh e di 0,025 €/kWh per la disattivazione del servizio bollett@mail.

A Dolomiti Energia, infine, si contesta l’applicazione del costo extra di 1 euro a varie offerte relative all’erogazione di energia elettrica e gas “Family Web Gas”, “Gas Sconto20” e “Idea gas” per ogni bolletta cartacea inviata. Pratica che produce la “perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”.

 

 

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