È automatico lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari a 1.000,00 euro, ivi comprese quelle relative al bollo auto, senza la necessità che il contribuente si attivi in alcun modo, ovvero sia soggetto ad oneri di alcun tipo

La vicenda

La Regione Marche aveva impugnato la sentenza della CTP di Ancona, con la quale era stato accolto il ricorso presentato dalla contribuente avverso la cartella esattoriale recante carico per tasse automobilistiche (bollo auto), anno 2001.

Il carico complessivo recato in cartella era pari a 930,60 euro ed includeva il tributo, le sanzioni, gli interessi, gli oneri ed i compensi di riscossione.

Il ruolo era stato reso esecutivo nel luglio del 2007. Nel giudizio d’appello la contribuente non si era costituita. La Regione Marche aveva invece depositato anche una memoria nella quale argomentava sulla natura del tributo “tassa automobilistica”, ritenendo che le disposizioni di cui all’art. 4 del d.l. n. 119/2018 non fossero applicabili al caso in esame, in ragione della natura di “tributo proprio derivato della Regione” e non avendo il Legislatore del condono (di cui alla predetta normativa) adottato alcuno specifico provvedimento in materia di tassa automobilistica.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro

Come noto, l’art. 4 del d.l. n. 119/2018 ha stabilito lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari a 1.000,00 euro senza la necessità che il contribuente si attivi in alcun modo ovvero sia soggetto ad oneri di alcun tipo.

La CTR delle Marche (Sesta Sezione n. 692/2019) ha respinto l’eccezione sollevata in via incidentale dalla Regione Marche, in quanto manifestamente infondata, atteso che l’Ente non ha ritenuto di promuovere tempestivamente la questione di legittimità costituzionale in via principale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge n. 136/2018 di conversione.

Invero, le Regioni dispongono di uno strumento tipico per impugnare, innanzi alla Corte costituzionale, le leggi dello Stato o altri atti aventi pari valore: si tratta dell’impugnativa in via “principale” (e non incidentale) prevista dall’art. 127, c. 2 Cost.

La scadenza di detto termine decadenziale rende l’atto legislativo definitivo e dunque, inoppugnabile da parte dell’unico soggetto (nella specie, la Regione Marche),legittimato al gravame in via principale, posto che “consentire l’impugnativa incidentale si tradurrebbe in una sostanziale elusione del principio costituzionale di cui all’art. 127 Cost.”.

La decisione

Ma per i giudici tributari, l’eccezione sollevata dalla ricorrente risultava infondata anche nel merito: “lo stralcio delle cartelle esattoriali recanti carico fino a 1.000,0 euro non sembra incidere sulla potestà legislativa della Regione appellante, visto che la fonte (d.l. n. 119/2018) ha come oggetto principale “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”: in particolare l’art. 4 è rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille uro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.

La portata generale della disposizione, – ha aggiunto la CTR – che non opera alcuna distinzione tra le cartelle in relazione all’origine del carico recato, non consente all’interprete di effettuare alcun distinguo circa la natura ed il soggetto credito del debito portato dalle cartelle.

Per tutte queste ragioni l’appello è stato respinto e, il giudizio dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

La redazione giuridica

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