La Corte Costituzionale – con una specifica pronuncia – ha fornito dei chiarimenti importanti in merito al bollo auto del mezzo che è stato sottoposto a fermo fiscale

La Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 192/2018 ha fornito chiarimenti circa i pagamento del bollo auto in caso di fermo fiscale del mezzo.

Infatti, il proprietario di un automezzo sottoposto a fermo fiscale disposto dal concessionario della riscossione deve versare la tassa automobilista regionale.

Nello specifico, il punto nodale della questione è dato dalla tipologia di fermo cui è sottoposto il veicolo.

La vicenda

Nel caso di specie, il giudizio di legittimità costituzionale coinvolge l’art. 8 della legge della Regione Toscana n. 49/2003, introdotto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana n. 35/2012, n. 35.

Esso è promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Questa si è trovata a giudicare un procedimento sull’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica.

Il ricorrente ha assunto tale importo non dovuto, essendo la cartella relativa a un periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo.

Da qui la rimessione della CTP che richiama la legge regionale suddetta secondo cui, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, “la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario”.

Tale disposizione, per i giudici della CTP, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), nonché con l’art. 119, secondo comma, della Costituzione.

Questo in virtù delle stesse ragioni con cui la stessa Consulta, nella sentenza n. 288/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011).

C’è però un’altra sentenza della Corte Costituzionale (n. 47/2017) che ha già dichiarato non fondata una identica questione di legittimità costituzionale della stessa norma della Regione Toscana impugnata.

Ma quali sono le differenze tra fermo amministrativo e fermo fiscale?

La Consulta ha specificato come il “fermo amministrativo” sia diverso dal fermo fiscale

A quello amministrativo, è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma 37, del decreto-legge n. 953/1982, n. 953 (come convertito, nella legge n. 53/1982) e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288/2012.

Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria imposta dal Codice della Strada in caso di rilevanti violazioni e viene disposto dalla polizia (stradale o comunale) o dalle altre autorità di pubblica sicurezza.

Il fermo fiscale è “una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale” che viene iscritta al PRA dall’Agente della Riscossione in caso di debiti dovuti o cartelle non saldate.

In sostanza, solo per il primo è prevista espressamente l’esenzione dal bollo auto, come previsto dalla legge del 1982.

Al contempo, il fermo fiscale non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario. Sebbene questo non possa essere utilizzata. Infine, in caso di elusione del divieto di circolazione, si applica di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.

Al fermo fiscale, precisa la sentenza della Corte Costituzionale, “non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982 in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (…), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada”.

Pertanto, alla Regione è consentito di imporre il pagamento del bollo auto anche per i veicoli sottoposti a veicolo fiscale, come accaduto nel caso di specie per la Toscana.

In conclusione, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo fiscale della vettura “non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982”:

La questione sollevata dalla rimettente è ritenuta, quindi, palesemente infondata.

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