La trasformazione di parti comuni dell’edificio condominiale in aree destinate all’installazione, con stabili opere edilizie, di box auto comporta un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune

Con l’ordinanza n. 6002/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul contenzioso inerente la realizzazione di box auto in un’area condominiale adibita a parcheggio, di cui uno dei condomini chiedeva la rimozione.

La domanda era stata respinta in primo grado, ma la decisione era stata ribaltata in appello. La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto superati i limiti di cui all’art. 1102 del codice civile, in quanto una porzione cospicua dello spazio comune risultava occupata stabilmente con quei manufatti, con conseguente sottrazione dello stesso all’uso collettivo.

Nell’impugnare la pronuncia di secondo grado davanti ai Giudici Ermellini, i ricorrenti  eccepivano che l’area condominiale in questione era stata destinata a parcheggio dal costruttore e che la realizzazione dei box non avrebbe affatto alterato tale destinazione, né impedito agli altri condomini il pari uso.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Dal Palazzaccio hanno appurato che la Corte di appello aveva accertato in fatto che una porzione cospicua dell’area condominiale adibita a parcheggio dell’edificio fosse stata occupata stabilmente dai box/garage realizzati dai ricorrenti, con conseguente sottrazione della stessa all’uso comune, e perciò violazione del principio stabilito dall’art. 1102 c.c.

Una decisione, quest’ultima, conforme all’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in base al quale i cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio), rispetto ai quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c. e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un’area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un’alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.

Sempre secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, si è ritenuto che configuri un abuso agli effetti dell’art. 1102 c.c. anche la condotta del condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.

La redazione giuridica

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