Respinta la richiesta di ristoro di una donna caduta a causa di una buca imprevista e non segnalata. Per i Giudici residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale

Aveva convenuto in giudizio un Comune abruzzese chiedendo il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta causata da una buca imprevista e non segnalata in una via del centro cittadino dove si era trovata a transitare. La donna si era vista respingere la propria istanza sia in primo grado che in appello.

Nell’impugnare la sentenza della Corte territoriale davanti alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva  che la Corte di merito aveva errato nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento del carattere assorbente della colpa della danneggiate. Avrebbe infatti dovuto riconoscere – a suo avviso – che la buca non era visibile e che non vi era alcuna possibilità di passaggio alternativo per la ricorrente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6403/2020 ha ritenuto tuttavia di respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque privo di fondamento.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso. Nello specifico, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva evidenziato come la caduta donna fosse stata causata da un’ampia sconnessione del marciapiede, la quale era ben visibile a causa della “diversa connotazione cromatica rispetto alla restante parte del marciapiede”. Nella sentenza, inoltre, si sottolineava come nel punto ove era avvenuta la caduta residuava comunque uno spazio sufficiente per un comodo e sicuro transito pedonale. Per cui, essendo la caduta avvenuta in ora diurna, la domanda risarcitoria doveva essere respinta, essendo la condotta della danneggiata non conforme al generale dovere di cautela esigibile dagli utenti della strada.

La redazione giuridica

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