Per i testi escussi la buca sul marciapiede non era chiaramente visibile anche per l’incidenza dei raggi solari, che infastidivano la visuale, nonostante fossero le ore 10 del mattino

Con la sentenza n. 3163/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra Roma Capitale e una cittadino che chiedeva il risarcimento del danno subito in seguito a una caduta determinata dalla presenza di una buca sul marciapiede, risalente al 2005.

In sede di merito, la Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la corresponsabilità del Comune nella misura del 50% con riferimento all’evento dannoso occorso, condannando la municipalità al pagamento di un importo pari a 2500 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Nell’impugnare la pronuncia di secondo grado, Roma Capitale aveva eccepito, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione operata dal primo giudice ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, aveva affermato la sua corresponsabilità nel sinistro.

Secondo il Comune, infatti, il Giudice di appello avrebbe dovuto confermare l’esclusiva attribuibilità dello stesso alla controparte, tenuto conto che il sinistro si era verificato alle ore 10 del giorno 7 giugno, in condizioni di piena luminosità diurna, in giornata caratterizzata da tempo sereno (e, dunque, da mancanza di condizioni atmosferiche avverse), in un tratto di strada ampio e visibile nella sua interezza (oltre che ben conosciuto dall’interessato a motivo della sua assidua frequentazione) ed il manto stradale era regolare. Elementi, dunque, univocamente idonei a far ritenere che l’infortunio si fosse verificato esclusivamente a causa di una disattenzione del cittadino e, pertanto, a causa di un caso fortuito (idoneo ad escludere la responsabilità dell’amministrazione capitolina).

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile l’argomentazione prodotta.

Per i Giudici Ermellini, infatti, la Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver dato atto che i due testi escussi avevano dichiarato che la “buca” non era chiaramente visibile anche per l’incidenza dei raggi solari, che infastidivano la visuale, nonostante fossero le ore 10 del mattino – ha ritenuto, da un lato, che la caduta del cittadino fosse stata causata anche dalle condizioni in cui si trovava il marciapiede nel frangente, e, dall’altro, che l’uomo, procedendo con maggiore cautela, avrebbe potuto evitare o contenere il danno, tenuto conto delle caratteristiche della buca e delle modalità di tempo e di luogo del sinistro.

Ad esito del suo percorso argomentativo, la corte di merito aveva attribuito la responsabilità del sinistro in pari misura ad entrambe le parti. Il Comune di Roma Capitale, tuttavia, non si era confrontato in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, diffondendosi in argomentazioni astratte. Da lì l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese.

La redazione giuridica

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