Disturbo delle occupazioni o del riposo, reato perseguibile d’ufficio

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disturbo delle occupazioni

La remissione della querela, nel caso di accusa di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone non ha l’effetto di rendere improcedibile l’azione penale intrapresa dagli organi giudiziari preposti

Era stato prosciolto dal reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (disciplinato dall’art. 659 del codice penale) in quanto, anteriormente all’apertura del dibattimento, la costituita parte civile aveva dichiarato di rimettere la querela presentata in danno del prevenuto.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello aveva tuttavia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, osservando che, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio e non a seguito della proposizione di formale querela, il Tribunale aveva errato nel pronunciarsi per effetto della intervenuta remissione di querela.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5422/2020 ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.

Per i Giudici Ermellini, infatti, la contravvenzione contestata prevede, quale bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, la quiete pubblica e non l’interesse del singolo a non vedere turbata la sua tranquillità da insopportabili immissioni sonore. Il reato, pertanto, è perseguibile di ufficio e non a querela di parte.

Di conseguenza, seppure la azione penale sia stata avviata a seguito di una denunzia-querela presentata da un soggetto determinato che assume di essere stato leso da un altro soggetto determinato a causa delle immissioni sonore a lui provenienti ab alieno, la “remissione” della querela da parte del denunziante non ha l’effetto di rendere improcedibile l’azione penale frattanto intrapresa dagli organi giudiziari a ciò preposti.

Nel caso in esame, pertanto, la sentenza impugnata, stante l’error juris in cui era incorso il Tribunale nel dichiarare il non doversi procedere a carico dell’imputato per remissione di querela, è stata annullata.

Inoltre, posto che la sentenza impugnata era una sentenza predibattimentale, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello ma solo di essere impugnata di fronte alla Corte di cassazione, gli atti sono stati trasmessi nuovamente allo stesso Tribunale per la celebrazione del giudizio a carico del prevenuto.

La redazione giuridica

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