Buca sulla strada non visibile. Non viene attribuita colpa all’attore della caduta poiché la presenza della buca nel manto stradale,  ha agevolato la caduta e non era visibile (Tribunale di Trani, Sentenza n. 1636/2021 del 30/09/2021-RG n. 5249/2017).

Buca sulla strada non visibile. Con atto di citazione l’attore avanza una domanda risarcitoria per il sinistro verificatosi in Trani  in data 15.11.2014 alle ore 9,2 0 circa, quando alla guida del proprio motociclo, cadeva in conseguenza di una buca esistente sul manto stradale  della carreggiata di marcia non segnalata e completamente ricoperta d’acqua.

Il Giudice osserva che la giurisprudenza ha evidenziato la radicale oggettivazione dell’ipotesi normativa di cui all’art. 2051 c.c., insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia e di presunzione di responsabilità, piuttosto che di colpa presunta.

Posto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito, viene osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune convenuto in giudizio, non può ravvisarsi la sussistenza di un caso fortuito nella verificazione del sinistro.

In particolare, non può attribuirsi a colpa dell’attore la caduta in questione poiché la presenza della buca sulla strada, nel punto esatto in cui si è verificato il sinistro, ha agevolato la caduta e non era visibile.

I testimoni hanno confermato sia la presenza della buca, sia la presenza di acqua piovana che celava completamente la presenza della buca stessa. Ne deriva che il danno subito sia stato causato dalla cosa custodita (art. 2051 c.c.).

La condotta dell’attore non configura il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., essendo prevedibile il passaggio di veicoli proprio nel tratto di strada in cui insisteva la imperfezione.

Accertato il nesso causale, spettava al Comune dimostrare che il sinistro si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo, il che non è avvenuto.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta causata dalla buca sulla strada, il Giudice, passa al vaglio gli esiti della CTU Medico-Legale che ha accertato n. 50 gg. di invalidità temporanea al 75%, n. 30 gg. di invalidità temporanea al 50 %, n. 10 gg. di invalidità temporanea al 25%, e che sono residuati postumi permanenti nella misura del 5%.

Applicando i parametri della Tabella del Tribunale di Milano, il danno complessivo subito dall’istante viene liquidato in euro 3.712,50  per l’ITP al 75%, in euro 1.485 ,00 per l’ITP al 50%, in euro 247,50  per l’ITP al 25%, in euro 8.007 ,00 per il danno biologico permanente, oltre spese sanitarie per euro 244,00.

L’attore ha chiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale consistente nella mancata fruizione del bonus IRPEF previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 190/2014, derivante dal mancato superamento della soglia di reddito pari a euro 8.000,00 negli anni 2014 e 2015, riduzione di reddito conseguente al sinistro.

La domanda è infondata: il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e viene osservato che il sinistro si è verificato il 15.11.2014, donde la ininfluenza della contrazione di reddito per l’anno 2014 ai fini in questione.

Per l’anno 2015, non vi è prova che l’attore avrebbe lavorato come dipendente per tutto il corso dell’anno, per cui non vi è prova che il mancato superamento della soglia di euro 8.000,00 sia imputabile al sinistro oggetto di causa.

Fondata, invece l’altra domanda di danno patrimoniale quantificato nella misura di euro 1.600,00, derivante all’attore dalla percezione per quattro mesi, dal 15.11.2014 al 15.03.2015, di un’indennità INAIL pari a euro 450,00, inferiore all’importo di euro 850,00 di retribuzione percepita prima del sinistro.

Il Comune di Trani, pertanto, viene condannato a pagare l’importo complessivo spettante al danneggiato di euro 15.307,71.

La redazione giuridica

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