Sinistro stradale con il mezzo aziendale. Il datore di lavoro decurta dalla retribuzione mensile i danni cagionati dal lavoratore. Il Tribunale di Velletri, revoca il decreto ingiuntivo (Sez. Lavoro, Sentenza n. 710/2021 del 27/04/2021 – RG n. 5219/2018).
Sinistro stradale con il mezzo aziendale. Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri -Sezione Lavoro -con il quale viene ingiunto di pagare in favore del lavoratore la somma di euro 2.422,95 a titolo di retribuzione lorda relativa al mese di aprile 2018, oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura monitoria, viene opposto.
Il datore di lavoro conferma il mancato pagamento della retribuzione del mese di aprile 2018, deducendo di avere compensato quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione ed i costi sostenuti dal sinistro stradale con il mezzo aziendale avvenuto per colpa del lavoratore.
Nello specifico, il datore di lavoro deduce che il lavoratore ha cagionato danni al cellulare aziendale, nonché ad altro mezzo aziendale a lui assegnato in occasione del sinistro del 20.04.2018, anch’esso verificatosi per colpa del lavoratore che riportava lesioni.
Le prove testimoniali hanno confermato che il lavoratore provocava svariati danni a causa del sinistro stradale con il mezzo aziendale (motrice Volvo) nella parte della carrozzeria laterale e che tale danno veniva stimato in circa 2.000,00 euro.
Altresì, i testi hanno confermato che anche in precedenza il lavoratore provocava danni ad un pneumatico di altro mezzo e rompeva il cellulare aziendale in dotazione.
Oltretutto, da documentazione allegata dall’opponente risulta che il lavoratore sottoscriveva una “Autodichiarazione Danni” con la quale ammetteva e riconosceva l’addebito in merito ai fatti del 27.12.2017, ossia di avere urtato un guard -rail a causa di un colpo di sonno, così cagionando danni alla carrozzeria della motrice VOLVO.
Terminata la fase istruttoria, il Tribunale ritiene che la società datrice di lavoro non abbia fornito la prova della sostituzione del penumatico del mezzo, il cui danneggiamento è stato addebitato al lavoratore, senza contare che non vi è prova che il danno sia stato cagionato dal sinistro stradale con il mezzo aziendale per condotta di guida colposa del lavoratore.
Ed ancora, la società non ha provato di avere sostenuto costi aggiuntivi, quantificati nella somma di euro 400,00, per sostituire il lavoratore nella giornata del 22.04.2018.
Invece, riguardo il sinistro del 22.12.2017, risulta provato che il lavoratore, a causa della sua condotta di guida, ha cagionato l’urto stradale in occasione del quale il mezzo VOLVO riportava danni alla carrozzeria.
Sul punto la società datrice ha prodotto la fattura della Carrozzeria, tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, sostiene l’insufficienza probatoria del documento contabile emesso dal carrozziere trattandosi di documento che ha una formazione unilaterale e rientra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo.
In altri termini, si tratta di un documento che non ha valenza probatoria e non è idoneo alla determinazione del quantum debeatur.
La società, sottolinea il Tribunale, avrebbe dovuto produrre la copia del bonifico o dell’assegno con il quale è stato corrisposto il dovuto o, ancora, chiamare a rendere testimonianza il soggetto che ha emesso il documento e/o il carrozziere, così dando la conferma della reale effettuazione delle riparazioni, nonché della corresponsione della somma indicata in fattura.
In conclusione, il decreto ingiuntivo viene revocato e la società datrice di lavoro viene condannata a corrispondere al lavoratore la somma di euro 2.217,00 corrispondente alla retribuzione del mese di aprile 2018.
Avv. Emanuela Foligno
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