Danno negato se la spesa non viene eseguita. In materia di sinistro stradale viene negato il ristoro del danno materiale in quanto non è stata provata in giudizio la spessa sopportata per le riparazioni (Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza n. 2987 depositata il 01/02/2022).
Danno negato se la spesa non viene eseguita. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda relativa al danno materiale, mentre il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, la rigettava.
Nel 2015 la Società dava a noleggio un veicolo che rimaneva coinvolto in un sinistro stradale riportando danni. Il Giudice di Pace di Verona accoglieva integralmente la domanda con condanna al pagamento dell’importo complessivo di € 4.464,37 in favore della Società di noleggio.
Successivamente, il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente l’appello e condannava il convenuto al pagamento in favore della Società del costo del noleggio e alla rifusione della franchigia assicurativa; rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno al veicolo formulata dalla Società di noleggio.
Veniva osservato che:
-) per dimostrare l’entità del danneggiamento al veicolo la Società aveva depositato un preventivo di spesa;
-) le prove testimoniali richieste dalla Società o l’istanza di C.T.U., intese a dimostrare l’entità del danno, erano inammissibili, perché il danno non risultava essere stato riparato;
-) di conseguenza, danno negato in quanto “il danno per sua natura non sussiste se la spesa non viene eseguita e la prova dei costi sostenuti deve pur sempre essere fornita dal danneggiato”.
La Società ricorre in Cassazione, ma il ricorso è improcedibile.
Gli Ermellini indicano che: “ E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a causa del mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata, corredata della relata di notifica”.
La Società ricorrente dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata il 26 aprile 2019; tuttavia, la relata di tale notifica non è stata prodotta in copia autentica, in violazione dell’onere imposto – a pena di improcedibilità – dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, primo periodo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
In ricorso viene, dunque, dichiarato improcedibile con la conseguente conferma delle statuizioni di secondo grado inerenti in danno negato poiché non risulta eseguita la spesa.
La società ricorrente viene condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
Avv. Emanuela Foligno
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