Il superamento dei limiti di velocità risultanti dal tachimetro non è sufficiente per ritenere accertata la violazione. (Cass. Civ., sez. VI – 2, Ordinanza n. 1106 del 14 gennaio 2022)

Il superamento dei limiti di velocità: in particolare i km segnalati dal tachimetro dell’autoveicolo non sono prova sufficiente per ritenere accertata la violazione, diversamente da quanto ritenuto nei giudizi di merito.

Il superamento dei limiti di velocità viene contestato all’automobilista e i Giudici di merito ritengono provato il superamento dei limiti di velocità  anche alla luce dell’apprezzamento compiuto dall’agente accertatore, che gode di fede privilegiata.  

Il riferimento utilizzato dai Giudici di merito è la velocità raggiunta dalla vettura dei Carabinieri durante l’inseguimento nei confronti dell’automobilista.

In sostanza, si è ritenuta provata la velocità di 160 km/h perché nel verbale dei Carabinieri risulta accertato che l’auto di servizio all’inseguimento dell’automobilista, ha raggiunto tale velocità.

In altri termini, nei giudizi di merito viene ricalcato il noto principio secondo cui il verbale delle Forze dell’Ordine fa piena prova delle circostanze accertate.

La vicenda approda in Cassazione con due motivi di ricorso (violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 141, e vizio di motivazione; violazione dell’art. 2700 c.c., della L. n. 689 del 1981, artt. 21,22, 22 bis e 22, e vizi di motivazione nonché nullità della sentenza): si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il superamento dei limiti di velocità da parte del ricorrente sulla base dell’apprezzamento dell’agente accertatore attribuendo al verbale fede privilegiata anche per questo aspetto.

Gli Ermellini evidenziano che “non risulta alcuna altra circostanza da cui desumere che anche il veicolo inseguito – e poi raggiunto – andasse alla medesima velocità della vettura dei Carabinieri.

Non vi sono, dunque, i presupposti per sancire che il verbale dei Carabinieri sia correttamente motivato in ordine all’accertamento della velocità non adeguata tenuta dalla vettura in questione.

La Suprema Corte rammenta che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”.

Ciò posto, viene precisato, che la fede privilegiata di cui gode il verbale delle Forze dell’Ordine, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Quindi, la personale considerazione del superamento dei limiti di velocità non gode di fede privilegiata ai fini dell’accertamento della colpa dell’automobilista.

Se è documentato – poiché attestato nel verbale– che la vettura dei Carabinieri si sia spinta all’inseguimento dell’automobilista alla velocità di 160 km/h, non è elemento sufficiente per desumere con certezza che l’auto del privato andasse alla medesima velocità,  e quindi con superamento dei limiti di velocità consentiti in quel tratto dii strada.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il Tribunale ha ritenuto provata la velocità di 160 km/h contestata al ricorrente perché nel verbale risultava accertato che l’auto degli agenti accertatori postasi all’inseguimento del ricorrente aveva raggiunto tale velocità. Il verbale, dunque, fa piena prova fino a querela di falso di tale circostanza, ovvero che il tachimetro dell’auto degli agenti segnalava 160 km/h. Non risulta tuttavia alcuna altra circostanza dalla quale desumere che anche l’auto del ricorrente inseguita e raggiunta andasse alla medesima velocità. Risulta errata pertanto la sentenza nella parte in cui afferma che il verbale di contestazione supportato da circostanze oggettive indicate dettagliatamente risulta correttamente motivato in ordine all’accertamento della velocità non adeguata alle caratteristiche della strada”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore e cassa la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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