Indennità temporanea: impossibile riconoscerla in epoca precedente alla data di denuncia della malattia professionale. (Cass. Civ., sez. lav, Sentenza n. 958 del 13 gennaio 2022)

Indennità temporanea e malattia professionale al vaglio della Suprema Corte di Cassazione. Il caso riguarda i benefici riconosciuti a un lavoratore colpito da una patologia psichica di natura professionale.

L’indennità temporanea, secondo gli Ermellini non è possibile riconoscerla al lavoratore per malattia professionale in epoca precedente alla data della denuncia di malattia.

I Giudici di merito accoglievano la domanda del lavoratore volta all’ottenimento dell’accertamento della natura professionale della malattia psichica, con conseguente condanna dell’istituto al pagamento delle prestazioni di legge relative ai postumi permanenti del 6% ed alla invalidità temporanea dal 21 marzo al 16 ottobre del 2001.

La Corte d’Appello evidenzia che “il lavoratore è stato effettivamente esposto al rischio morbigeno  e per questo ha contratto la sindrome da disadattamento cronico, con ansia ed umore depresso misti.

L’Inail ricorrendo in Cassazione deduce che al lavoratore veniva riconosciuto il diritto all’indennità temporanea dal 21 marzo 2001 al 16 ottobre 2001, cioè in epoca precedente alla data della denuncia di malattia, dichiarata con certificato medico datato il 18 maggio 2004 e ricevuto dall’istituto il 28 giugno 2004.

Ed ancora censura il diritto del lavoratore a percepire le prestazioni economiche di legge conseguenti al danno biologico del 6% per la malattia professionale denunciata, osservando che non è stata indicata una specifica decorrenza ma la si è fatta decorrere «dalla data della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta – cioè il 16 ottobre 2001 – anziché dal giorno della domanda amministrativa – cioè il 18 maggio 2004 –», domanda ricevuta dall’istituto il 28 giugno 2004.

In definitiva, secondo l’Istituto nessuna prestazione previdenziale poteva decorrere anticipatamente rispetto alla data di presentazione della domanda.

Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata e ribadiscono l’essenzialità della data in cui viene effettuata la denuncia di infortunio al fine di accertare la decorrenza del diritto alle prestazioni, cioè indennità per inabilità temporanea assoluta e per inabilità permanente.

L’assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

Ed ancora, la denuncia della malattia deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla manifestazione della malattia, sotto pena di decadenza del diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

In altri termini non può essere tutelata l’inabilità temporanea precedente alla denuncia della malattia.

In particolare, per quanto riguarda l’indennità temporanea,  “la decorrenza della prestazione va fissata dal momento della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, essendo all’epoca già presenti le condizioni sanitarie rilevanti nella misura riconosciuta. Quand’anche una domanda amministrativa ulteriore sia presentata dall’assistito al fine della commisurazione del danno a percentuale più elevata rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione, la decorrenza della prestazione nella (maggior) misura riconosciuta va ancorata in ogni caso alla data della cessazione del periodo di inabilità assoluta, e non a quello della ulteriore domanda amministrativa, in quanto sin da quel momento vi erano le condizioni sanitarie rilevanti per la prestazione”.

Decisione cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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