Azione di regresso: Termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro.

Azione di regresso dell’INAIL: decadenza in caso di archiviazione. L’art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, prevede un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro. In caso di pronuncia di decreto di archiviazione in sede penale, il termine decadenziale decorre dalla data di emissione del decreto, quale che sia la ragione dell’archiviazione e, quindi, anche in caso di archiviazione per mancato esercizio di querela.

Ciò significa che l’azione di regresso dell’Inail , nel caso di archiviazione, decorre dalla data di emissione  del decreto di archiviazione: Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 41279 del 22 dicembre 2021.

L’INAIL ricorreva per la cassazione della sentenza che rigettava la sua azione di regresso volta ad ottenere, dal datore di lavoro, il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato e, a suo tempo, riconosciute dall’Istituto.

Il rigetto della domanda si basava sull’intervenuta decadenza dall’azione di regresso dell’Inail. Secondo la Corte territoriale l’Inail risultava decaduto dall’azione di regresso essendo trascorsi più di tre anni dalla data di emissione del decreto di archiviazione penale, per difetto di querela, e restando quindi inidonee all’interruzione le diffide inviate al datore di lavoro.

Al vaglio della Suprema Corte la precisazione se il termine di cui all’art. 112 del T.U. sia di natura decadenziale o di prescrizione, e se tale termine sia applicabile anche in caso di archiviazione dell’azione penale.

Gli Ermellini evidenziano che “ il giudizio civile di cui all’art 11 non può istituirsi dopo tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.

Il tenore letterale della norma è da intendersi di decadenza, poiché il riferimento letterale della norma “il giudizio civile non può istituirsi” è completamente diverso dall’esplicito e immediatamente successivo richiamo alla “prescrizione”. Ciò significa che il primo termine ha natura diversa dalla prescrizione ed è, quindi, un termine decadenziale.

Conseguentemente, tale interpretazione letterale della norma è da applicarsi anche in caso di archiviazione e il termine decadenziale di 3 anni si applica anche in caso di archiviazione, qualunque sia la ragione ivi sottesa.

Questo significa che, l’azione di regresso dell’Inail deve essere esperita nel termine di 3 anni dall’archiviazione dell’azione penale, pena la decadenza dall’azione stessa.

La norma è stata introdotta prima del nuovo Codice di procedura penale, sicchè la stessa va applicata anche alle ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione penale, come l’archiviazione.

Nel caso di archiviazione non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un vero e proprio provvedimento del Giudice che preclude la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona.

Non può sostenersi che l’art. 112 T.U. regoli solo le ipotesi di sentenza penale di non luogo a procedere per morte dell’imputato o amnistia, escludendo le altre ipotesi di cessazione dell’azione penale.

Tuttavia, non si può applicare in via analogica un termine decadenziale, sebbene si rischi che il caso di archiviazione resti privo di sanzione decadenziale e rientri quindi nell’ipotesi prescrizionale, poiché anche tale ipotesi sarebbe paradossale.

L’art. 112, quindi, va letto alla luce dell’evoluzione del sistema penale, individuando il suo ambito di applicazione in ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale.

Non si tratta quindi di individuare una (nuova) decadenza e di applicarla in via analogica all’ipotesi di archiviazione, ma di una di una interpretazione del dettato normativo in chiave evolutiva, onde evitare discriminazioni paradossali riguardo le ipotesi non menzionate dalla norma.

Concludendo: la Suprema Corte dichiara che il termine per l’esercizio dell’azione di regresso ha natura decadenziale e  si applica anche in caso di archiviazione, a prescindere dalla motivazione del provvedimento.

Il ricorso viene rigettato.

 Avv. Emanuela Foligno

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