L’indennizzo della Legge 210/1992 viene messo allo scrutinio della corte Costituzionale.

Indennizzo della Legge 210: La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, L n. 210/1992 è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con Ordinanza interlocutoria n. 1308, pubblicata il 17 gennaio 2022 e deriva dal giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano.

Indennizzo della L. 210: La controversia trae origine dalla domanda di indennizzo presentata ai sensi dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Ad una bambina veniva somministrato vaccino trivalente anti morbillo, parotite e rosolia; dopo una decina di giorni la piccola accusava alcuni sintomi, che inducevano a ricovero, esami diagnostici, al cui esito veniva diagnosticata encefalopatia post vaccino.

La domanda amministrativa di riconoscimento dell’indennizzo della L. 210 veniva presentata il 22 giugno 2010, oltre il termine triennale di decadenza previsto.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda riconoscendo il diritto all’assegno vitalizio a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ritenendo l’imprescrittibilità del diritto e l’operatività della decadenza limitatamente al triennio antecedente la domanda di indennizzo. La Corte d’Appello di Milano a sua volta, decidendo l’appello proposto dal Ministero della Salute in punto decadenza del diritto, confermava la sentenza di primo grado.

Il Ministero della Salute ricorre in Cassazione.

Il Ministero censura l’ art. 3, comma 1, L. n. 210/1992, inerenti i termini per accedere all’indennizzo della L. 210, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto la decadenza prevista dalla predetta norma riferita al solo triennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa, anziché ritenere del tutto estinto il diritto per l’intervenuta decadenza.

Proprio sull’art. 3, primo comma,  è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale: «i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno ».

Tanto si è discusso sull’indennizzo della L. 210, soprattutto con riferimento ai cosiddetti danni latenti da emotrasfusione e la Suprema Corte osserva che la motivazione portata dai giudici d’appello è erronea, e non viene condivisa l’interpretazione data alla norma.

La formulazione della norma è chiara  nel stabilire che la domanda di indennizzo L. 210 deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla conoscenza del danno.

È altrettanto vero, sottolineano gli Ermellini, che in materia previdenziale, la giurisprudenza ha apportato significative correzioni, introducendo l’operatività della decadenza mobile; ovverosia che la decadenza travolge unicamente i ratei maturati nel triennio precedente alla presentazione della domanda, salvando il diritto alla prestazione previdenziale per i ratei a venire.

In buona sostanza viene evitata la decadenza tombale del diritto pensionistico.

La normativa relativa all’indennizzo della L. 210 è differente dal sistema pensionistico e ciò impedisce che si possa procedere ad una estensione analogica dei principi di diritto in materia di “decadenza mobile”.

Va altresì tenuto in considerazione che la L. 210/1992 prevede, oltre ad un importo a titolo risarcitorio da fatto illecito, anche un assegno reversibile della durata di quindici anni, volto a mitigare gli effetti negativi e le difficoltà di gestione dello stato patologico.

Dunque, appare evidente la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, inerente l’indennizzo L. 210/1992, poiché «non si comprende perché la categoria dei percettori di pensione può, per effetto della decadenza prevista dalla legge, al più vedere estinto il diritto a talune prestazioni periodiche relative al diritto a pensione, in sé imprescrittibile, mentre i destinatari dell’indennizzo di cui all’art. 1, l. n. 210/1992, certamente protetti dalla Costituzione in ragione del grave ed irreparabile vulnus subito a causa delle vaccinazioni e dei trattamenti previsti dalla medesima legge, debbano vedersi estinto il diritto a tutte le prestazioni periodiche nonostante la distensione temporale delle medesime prestazioni periodiche superi di gran lunga il termine triennale di decadenza previsto dalla legge».

Pertanto, giudizio sospeso e rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Avv. Emanuela Foligno

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