La buona fede contrattuale è una regola di condotta processuale?

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Ai fini del giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c., opponibile agli eredi, o aventi causa del de cuius, va riconosciuta la prevalenza della sentenza che decide sul merito dell’accertamento impositivo, convalidandolo. La pronuncia analizza il valore della buona fede contrattuale come regola di condotta anche nel contesto processuale, in particolare in ambito tributario, chiarendo i rapporti tra giudicati formatisi su atti diversi e l’opponibilità delle decisioni agli eredi del contribuente (Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, ordinanza 26 maggio 2025, n. 13957).

Notifica dell’intimazione di pagamento agli eredi e accertamento definitivo

Il 10/5/2019 l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Roma, notifica agli eredi del sig. P.R., intimazione di pagamento di 37.108,48 euro corrispondenti alle imposte, con i relativi interessi, dovute in relazione all’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, divenuto definitivo a seguito della sentenza della CTP di Roma n. 572/08/2017, passata in giudicato.

L’intimazione viene impugnata e la CTP di Roma accoglie integralmente il ricorso dei contribuenti aderendo alle loro argomentazioni, ovverossia che l’avviso di accertamento era stato annullato dalla sentenza della CTP di Roma n. 19931/40/2018 in sede di impugnativa, da parte del proprio dante causa, di una precedente intimazione di pagamento.

Appello dell’ADER e decisione della Commissione Regionale

Propone appello l’ADER e la Commissione Regionale accoglie il gravame dell’Ufficio, affermando che l’intimazione di pagamento era basata sulla sentenza della CTP di Roma n. 572/08/2017, che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento notificato al de cuius dei contribuenti.

I contribuenti si rivolgono alla Corte di Cassazione lamentando che il Giudice tributario d’appello, nell’accogliere il gravame proposto, ha implicitamente ritenuto non vincolante per l’ente impositore la decisione resa dalla CTP di Roma in data 30/11/2018, così come ha implicitamente ritenuto privo di autonomia il giudizio di impugnazione di atti della riscossione rispetto al giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento.

Doglianze in Cassazione e mancata valutazione della sentenza n. 19931/40/2018

I ricorrenti lamentano anche che i Giudici di secondo grado avrebbero mancato di valutare l’esame della sentenza n. 19931/40/2018, prodotta fin dal primo grado di giudizio, e posta a fondamento della azione giudiziaria e omessa pronuncia in ordine alle doglienze ed eccezioni riproposte dai ricorrenti in sede di gravame.

La Cassazione rigetta in toto le doglianze.

Giurisprudenza consolidata sulla validità della delega del funzionario

Innanzitutto viene dato atto che costituisce giurisprudenza consolidata (cfr. ex plurimis: Cass. 19/07/2021, n. 20599) il principio secondo cui, in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche.

Motivazione corretta e delega regolare nel giudizio d’appello

Nel caso in esame, il giudice tributario d’appello ha correttamente motivato, respingendo la relativa eccezione, inoltre risultava prodotta in atti regolare delega da parte del direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate in favore della Funzionaria delegata a partecipare al giudizio.

Detto ciò, la S.C. non condivide l’argomentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo cui la sentenza della CTP di Roma n. 19931/40/2018 sia priva di valenza processuale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in quanto tale pronuncia era stata emessa solo nei confronti dell’Agente della Riscossione.

Buona fede contrattuale e opponibilità del giudicato all’ente impositore

All’uopo la Cassazione discorre di comportamento secondo buona fede contrattuale. In sintesi, tale formula non solo equivarrebbe a una generale regola di condotta, ma va parametrata anche riguardo il comportamento processuale tenuto dalle parti.

Comunque, si è a più riprese sostenuto che il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla denunciatio litis all’Agenzia delle entrate, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l’opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass. 26/05/2021, n. 14566).

Rilevabilità del giudicato esterno e assenza di conflitto tra le sentenze

Il fatto che la sentenza della CTP di Roma n. 572/08/17 sia stata, o meno, prodotta nel giudizio di merito in considerazione della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, l’esame di detta pronuncia non è pertanto precluso a questa Corte di legittimità ai fini della decisione.

Quindi, non è ipotizzabile il conflitto di giudicati prospettato in quanto la sentenza n. 572/08/17, passata in giudicato, giudica specificamente nel merito dell’accertamento impugnato dal de cuius, mentre la successiva pronuncia della CTP di Roma n. 19931/40/2018, resa sempre nei confronti del P.R., appellata dall’Ufficio, ma passata in giudicato per effetto della mancata riassunzione nei termini dalla dichiarazione d’interruzione del giudizio per morte della parte, che, secondo i ricorrenti, lo travolgerebbe, attiene a ragioni di rito, sicché, ai fini del giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c., opponibile agli eredi, o aventi causa del de cuius, va riconosciuta la prevalenza della sentenza n. 572/08/17 che decide sul merito dell’accertamento impositivo, convalidandolo.

Nel caso qui in esame, pertanto, la sentenza impugnata non può essere censurata dove ha ritenuto insussistente l’operatività del giudicato esterno della sentenza della CTP di Roma n. 19931/40/2018.

In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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