Incidente per mancata precedenza, responsabilità anche in assenza di segnaletica

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Anche in assenza di segnaletica, il conducente, secondo i principi generali della circolazione stradale, deve prestare la massima attenzione in prossimità di un incrocio, tanto più uscendo da una strada privata (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 26 maggio 2025, n. 19492).

La dinamica dell’incidente

L’imputata, alla guida dell’auto, era uscita da una strada privata senza dare la precedenza. Al Pronto Soccorso, i medici eseguivano gli esami ematochimici dai quali emergeva la presenza di cocaina, con assunzione avvenuta poche ore prima, con concentrazione comportante disabilità alla guida.

La Corte di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Padova per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, correlata all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, con provocazione di incidente stradale.

L’imputata svolge ricorso in Cassazione lamentando:

  • Violazione di legge e vizio di motivazione: la responsabilità ascritta si sarebbe basata su valutazioni arbitrarie ed errate, specie con riguardo alla dinamica dell’incidente, la quale porterebbe a ritenere che la conducente del veicolo responsabile del sinistro non fosse nello stato di alterazione contestato. La strada privata, di provenienza dell’imputata, aveva assenza di segnaletica sia verticale che orizzontale.
  • Mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una perizia medico legale nonché vizio motivazionale.

L’accoglimento della relativa istanza avrebbe chiarito quanto tempo prima poteva ritenersi, ogni oltre ragionevole dubbio, avvenuta l’assunzione di cocaina, anche considerato che al Pronto Soccorso l’imputata era perfettamente lucida e collaborante.

La Suprema Corte dichiara le censure inammissibili.

Le motivazioni della Cassazione

In primis, quanto lamentato esula dalle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del Giudice di merito.

La Cassazione ricorda che in tema di sindacato del vizio di motivazione il compito del Giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Calando tale principio al caso in esame, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al Giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

Anche in assenza di segnaletica vigono principi generali della circolazione stradale

Riguardo alla responsabilità dell’imputata, i Giudici di merito hanno dato conto dell’esistenza della segnaletica, anche delle linee di margine continue della carreggiata, e hanno correttamente affermato che anche in assenza di alcun tipo di segnaletica, a maggior ragione il conducente, secondo i principi generali della circolazione stradale, deve prestare la massima attenzione in prossimità di un incrocio, tanto più uscendo da una strada privata.

Correttamente, quindi i Giudici di appello hanno ritenuto inverosimile che l’imputata, ove si fosse trovata in condizioni di piena lucidità, “potesse non rendersi conto di dover dare la precedenza nell’immettersi nella strada principale, posto che era di palese evidenza la secondarietà della strada di percorrenza dell’imputata, in prossimità dell’intersezione che obbligava la medesima a verificare il libero passaggio prima dell’immissione”.

Per quanto concerne la invocata rinnovazione istruttori, essa è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del Giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Questo tipo di accertamento è rimesso sempre alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

La Corte veneta ha rigettato l’istanza difensiva, con cui veniva reiterata la richiesta di una perizia tecnica sulla documentazione medica già raccolta, ritenendola superflua, conformemente a quanto già affermato dal Giudice di primo grado, a seguito dell’acquisizione della cartella clinica dell’imputata, in quanto non avrebbe portato “a ulteriori differenti conclusioni rispetto ad una documentazione già ampiamente ed esaurientemente analizzata”.

La Corte di appello aveva, comunque, a disposizione tutti gli elementi per poter decidere, concludendo nel senso che l’invocata perizia non era necessaria.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile con conseguente condanna dell’imputata al pagamento delle spese di giudizio e di una ammenda di euro tremila.

Avv. Emanuela Foligno

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