Una donna cade dalla sedia a rotelle a causa di una buca nel manto stradale e subisce lesioni che le causano la morte. La vicenda ha evidenziato un concorso di colpa tra la vittima, il coniuge che spingeva la sedia e il Comune responsabile della manutenzione della strada. La Cassazione ha confermato la responsabilità condivisa, riconoscendo che parte del danno è attribuibile alla mancata cura del territorio da parte dell’amministrazione(Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 16 dicembre 2025, n. 32810).
La vicenda
La danneggiata cade a terra poiché una ruota della sedia a rotelle si incastra in una buca aperta nel manto stradale facendole perdere l’equilibrio e provocandole la rottura del femore.
A causa delle lesioni riportate nella caduta la donna decedeva. Marito e figli agiscono in giudizio. Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte di Lecce, invece accoglie la domanda, comprendendo un concorso di colpa della deceduta e del coniuge nella causazione dell’evento.
Il Comune lamenta in Cassazione una diversa (inammissibile) ricostruzione dell’evento. Inoltre critica la CTU perché parrebbe basarsi su concetti giuridici e non su questioni tecniche.
Cade dalla sedia a rotelle per una buca, contestata la dinamica dell’incidente
Il motivo contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello e afferma che essa ha errato nel non considerare eccezionale e imprevedibile il comportamento della vittima e del marito, in modo tale che risultava integrato il caso fortuito avente efficacia causale esclusiva;
Quello che chiede la ricorrente è dunque una diversa prospettazione degli eventi nel senso dell’esclusiva responsabilità della donna e soprattutto del coniuge, che materialmente spingeva la sedia a rotelle, nel senso che essi avrebbero dovuto avvedersi della buca esistente nel manto stradale e cercare di evitarla, attraversando la strada altrove, ossia in un punto di essa non sconnesso e comunque prendendo un’altra direzione.
Il motivo contesta la contraddittorietà della motivazione, in quanto avrebbe affermato che vi era un concorso di colpa dei danneggiati, ma non ne aveva tratto le corrette conseguenze in punto di esclusione della responsabilità per custodia; anche in questo caso le censure riguardano la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli stessi per come operata dalla Corte d’appello e sono inammissibili.
Inoltre il motivo censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato le ragioni di dissenso esposte dal consulente tecnico di parte del Comune rispetto all’elaborato e alle conclusioni del CTU.
Il terzo motivo è inammissibile, poiché non riporta le critiche svolte dal CTP di parte alla consulenza medico legale di ufficio, né individua adeguatamente il momento e l’atto processuale nelle quali dette critiche vennero mosse con sufficiente grado di specificità e sottoposte, quindi, ai giudici del merito.
Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






