La vittima inciampa su un’asse di legno asseritamente sconnessa e cade sul palco di proprietà del Comune di Jesolo che delimitava la zona di esibizione dello spettacolo di ballo. La Corte di Appello accerta nessuna responsabilità per il Comune e la Corte di Cassazione conferma (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2023, n. 15704).
Cade sul palco durante i balli di gruppo
La vittima riporta la frattura del polso sinistro a seguito di una caduta dovuta ad inciampo su un’asse sconnessa della pedana di legno. La pedana, sulla quale la vittima si stava esibendo in un ballo di gruppo, era di proprietà del Comune di Jesolo e fornita da un Comitato esterno, delimitata da quattro pali in ferro uniti da un nastro bianco-arancione e senza margini di protezione ai lati.
La danneggiata impugna la decisione della Corte di Venezia, che ne rigettava la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate e lo condannava alla restituzione di quanto già corrispostole in forza della sentenza di primo grado.
I Giudici di appello non ritenevano esserci la responsabilità del Comune di Jesolo e del Comitato essendo la vittima caduta “per causa del tutto accidentali”, non essendo la “perdita di equilibrio” stata “affatto provocata dalla presenza di un’asse sconnessa”, bensì era “riconducibile all’esuberanza nel ballare e alla scarsa attenzione e diligenza prestata nel procedere con passi di danza all’indietro, ben consapevole che la pedana fosse sopraelevata rispetto al piano stradale e che la sua superficie, formata da travi di legno, offriva minori garanzie di stabilità e di uniformità rispetto a una pavimentazione fissa”.
In altri termini, secondo la Corte veneta ricorreva “il caso fortuito, inteso quale comportamento della stessa danneggiata”, alla quale erano da imputarsi, pertanto, le conseguenze dannose derivate dalla sua persona.
Il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, previamente, riepiloga l’attuale assetto giurisprudenziale inerente la responsabilità per custodia e il concetto di caso fortuito.
Ciò premesso, sancisce che i Giudici di appello hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali, avendo accertato l’esistenza della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., in grado di elidere la responsabilità del custode, nella condotta della danneggiata, che cade sul palco perché ballava in maniera “plateale” come riferito da uno dei testimoni, in rapporto alle circostanze, che si è rivelata fattore connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento di danno.
La valutazione compiuta dal Giudice di merito sul comportamento incauto della vittima si presenta corretta in quanto corroborata dalle risultanze istruttorie raccolte (deposizioni testimoniali e interrogatorio formale dell’attrice).
Il ricorso incidentale del Comitato, invece, è fondato. Esso sostiene la violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte veneta, nonostante l’accoglimento del gravame, compensato le spese di secondo grado del Comune di Jesolo, chiamato in causa da esso Comitato, senza, peraltro, addurre alcuna motivazione.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n. 23948/2019).
Tuttavia, tenuto conto della disposizione applicabile ratione temporis alla controversia – ossia, l’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 –, il giudice del merito ben può addivenire alla compensazione, totale o parziale, delle anzidette spese processuali, dovendo però indicare nella motivazione le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano tale statuizione, le quali devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (in tal senso, Cass. n. 22310/2017; Cass. n. 9977/2019).
Ha, dunque, errato la Corte territoriale nel disporre la compensazione delle spese di lite del grado di appello nei confronti del Comune di Jesolo senza adottare alcuna motivazione al riguardo.
Avv. Emanuela Foligno