Durante il taglio delle lamiere del silos si verifica la fuoriuscita di materiale che, per l’errato montaggio del ponteggio, travolge l’impalcatura facendo cadere un operaio che perde la vita (Cassazione penale, sez. IV, dep. 06/06/2024, n.22839).
La dinamica dell’incidente mortale
Il datore di lavoro aveva contattato una ditta specializzata nella demolizione e nel trasporto dell’attrezzatura; tale ditta aveva richiesto, quale condizione per lo smontaggio, il preliminare svuotamento del silos dai fanghi ivi contenuti. Posto che a causa della solidificazione di detti fanghi, lo svuotamento rendeva necessario il taglio delle lamiere del silos, veniva contattata una ditta di carpenteria e un’altra per la realizzazione del ponteggio.
Il giorno dell’infortunio, venivano iniziati i lavori di taglio delle lamiere del silos, operando sul ponteggio all’uopo allestito: nei minuti antecedenti i fatti uno degli operai si trovava sopra il ponteggio per eseguire il taglio, mediante l’uso di un cannello a fiamma ossidrica, mentre il padre era sul piazzale nelle vicinanze del silos.
Quando l’operaio si stava apprestando a scendere, il materiale contenuto fuoriusciva improvvisamente e colpiva la base di appoggio del ponteggio, che era, così, precipitato parallelamente al muro di cinta, nella zona ove si trovava il padre. Questi non aveva fatto in tempo a spostarsi ed era stato colpito, riportando lesioni in conseguenza delle quali era deceduto.
L’inosservanza delle norme prevenzione e l’errato montaggio del ponteggio
Vengono dunque contestati l’inosservanza delle norme prevenzione infortuni sul lavoro, per avere omesso di assicurare il montaggio del ponteggio a regola d’arte e conformemente al Pimus, per aver consentito che non venissero montati gli ancoraggi a cravatta o ad anello previsti dal costruttore e riportati nel libretto di costruzione e per avere omesso di verificare che gli ancoraggi, realizzati in fili di ferro del diametro di 3 mm, sottoposti a torsione al fine di fissazione di capi, fossero idonei alla tenuta richiesta.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 luglio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna del datore di lavoro per l’infortunio avvenuto il 19 settembre 2016.
L’intervento della Cassazione
Invano il ricorso in Corte di Cassazione del datore di lavoro soccombente che lamenta interruzione del nesso causale fra la sua condotta e l’evento per effetto del comportamento del lavoratore che aveva effettuato il taglio delle lamiere; mancata valutazione in ordine alla attendibilità della testimonianza del figlio della vittima.
Il montaggio del ponteggio non era avvenuto a regola d’arte, ovvero secondo le istruzioni indicate nel libretto redatto dal costruttore, in quanto la tipologia degli ancoraggi non era conforme a quanto previsto dal costruttore e il numero degli ancoraggi era insufficiente; la condotta del lavoratore non aveva interrotto il nesso casuale.
Secondo l’imputato, il taglio del silos non sarebbe avvenuto in modo corretto e avrebbe manomesso uno degli ancoraggi posti su un tubo centrale che era stato tagliato, ma tale tesi era stata smentita dalle fotografie in atti, da cui emergeva che il silos appoggiava su quattro pali portanti, mentre il tubo tagliato non aveva funzioni di sostegno, ma era un mero canale di scolo dell’acqua.
La Corte di Appello, in coerenza con le argomentazioni del primo Giudice, ha ricordato che la caduta del ponteggio era stata determinata dalla fuoriuscita dal silos di materiale molle, che, investendolo, ne aveva causato il cedimento, in ragione del suo non corretto ancoraggio. Il crollo era, pertanto, da ascriversi alle modalità di realizzazione del ponteggio, mentre il taglio della lamiera aveva rappresentato una causa concorrente.
La Corte ha correttamente osservato che l’infortunio si era verificato mentre era in corso la lavorazione commissionata alla vittima ovvero quella del taglio delle lamiere, e che la non conformità di tale operazione alle regole dell’arte non poteva valere a interrompere il nesso di causalità, in quanto causa concorrente (insieme a quella consistita nella costruzione del ponteggio in violazione delle regole dell’arte) e non esclusiva dell’evento.
La motivazione della Corte di Appello risulta approfondita e conforme ai principi giurisprudenziali della materia
Inoltre, nelle società di capitali, come nel caso in esame, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia, che nel caso di specie non era ravvisabile, né delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81-2008, né delega gestoria ex art. 2381 c.c.
A nulla rileva, che l’imputato sostenga di avere delegato “un preposto alla organizzazione e all’espletamento di specifica attività”, indicandolo come “persona idonea e capace”, senza tuttavia documentare l’esistenza della delega, sia essa di funzione, sia essa gestoria.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno
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