Cade sulle strisce pedonali per una buca profonda, nessun risarcimento

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Il pedone, il giorno 24/9/2013, mentre percorreva delle strisce pedonali nel centro di Milano, giunto al centro della carreggiata inciampava in una buca presente sul manto stradale lunga circa 1 metro per 10 centimetri di larghezza, procurandosi la frattura scomposta dell’olecrano del gomito sinistro e frattura somatica della vertebra D12.

I giudizi di merito

Il Tribunale (sent. n. 453/2019) respingeva la domanda attorea con condanna di rifusione delle spese di lite al Comune.

La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 1705/2020) ha confermato la sentenza di primo grado e condannato la danneggiata alla rifusione delle spese relative al grado. Secondo i Giudici di secondo grado la decisione è conforme ai principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed è pacifico che l’evento sia avvenuto per esclusiva condotta imprudente della stessa danneggiata, considerato che la buca in questione era del tutto visibile in ragione delle dimensioni.

Oltre a ciò, i Giudici chiariscono anche che una eventuale responsabilità aquiliana non può essere accolta, non essendo stati dimostrati né i caratteri della “insidia o trabocchetto” della buca sulle strisce pedonali (oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità della situazione di pericolo), né lo stato soggettivo di colpa a carico del Comune, né il nesso causale fra stato della strada ed evento, che rientravano negli oneri del danneggiato provare.

Il comportamento imprudente della vittima

In definitiva, secondo la Corte milanese, l’evento si è verificato per il comportamento imprudente della vittima “costituito dal percorrere la strada senza la dovuta attenzione”. Detto comportamento imprudente è stato “l’unica causa dell’evento di danno con efficacia di interruzione totale del nesso causale tra la condizione della strada, mera occasione dell’accaduto, e l’evento dannoso integrante ipotesi di caso fortuito, che esclude la responsabilità della parte appellata”.

Dinanzi la Corte di Cassazione la donna sostiene che “secondo il criterio della certezza probabilistica, è normale che una buca di modeste dimensioni, contenente al suo interno una ulteriore buca più piccola e profonda, possa provocare l’instabilità nell’incedere di un pedone, con connessa perdita di equilibrio e la conseguente caduta a terra dello stesso”.

Gli Ermellini, nel considerare infondate le censure (Cassazione Civile, sez. III, 03/05/2024, n.12010), sintetizzano i criteri della responsabilità per custodia. Evidenziano che la Corte milanese non ha posto a carico della danneggiata la prova della pericolosità dello stato dei luoghi, ma ha positivamente accertato, con giudizio di fatto logico e corretto, che la buca in questione, per le sue condizioni di piena percepibilità era “assolutamente visibile” e che solo la condotta colposa della danneggiata era stata causa del sinistro.

Detto in altri termini, secondo la Corte milanese, la piena percepibilità “della buca” sulle strisce pedonali rendeva adottabile, secondo un criterio di regolarità causale, una condotta da parte della danneggiata di estrema cautela, in grado di prevenire una rovinosa interazione con la cosa custodita e, quindi, evitabile con ordinaria cautela il sinistro.

La danneggiata si duole sostanzialmente che i Giudici di merito abbiano valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, così sollecitando una nuova e (inammissibile) diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. Sono caduta attraversando le strisce pedonali che si vedono poco e si confondono tra loro. L’insidia di una buca nella parte grigia può essere visibile dal drone ma poco a vista d’occhio. Inoltre le strisce sono a ridosso di un incrocio senso unico che diventa a doppio senso di circolazione, con palazzi e parcheggio che impediscono la visibilità sia a chi le percorre a piedi e chi le attraversa con le macchine. Il danno al ginocchio di una 71 enne dovrà essere sistemato con una protesi totale. Nel frattempo , l’assicurazione del Comune fa storie e si appella al deterioramento dovuto all’età e non al botto violento subìto inciampando , ricordo che quel tratto deve essere attraversato speditamente per la pericoosita che presenta. Sono trascorsi due anni , devo aspettare l’intervento, prendere antidolorifici,e subire il peggioramento della qualità della mia vita giornaliera.

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